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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 19768/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 80/2020; [OSCURATO:PERSONA] separata EPAP R.G.N.24447/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Potenza accertava il debito contributivo nei confronti dell’Inps relativo al reddito da lavoro autonomo percepito da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2005 e 2006, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente.

Riteneva la Corte d’appello che Scarcelli, chimico iscritto all’EPAP, dovesse essere iscritto alla Gestione separata, per il principio di universalizzazione della copertura assicurativa e non bastando ad escludere l’iscrizione d’ufficio il versamento del contributo integrativo.

Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, illustrato da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95 e dell’art.18, co.2 l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11.

La Corte non avrebbe considerato che per i chimici l’iscrizione all’EPAP èobbligatoria, così come è obbligatorio il pagamento del contributo soggettivo, a prescindere da una soglia minima di reddito annuo.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte resa con riguardo soprattutto al caso degli avvocati e degli ingegneri.

Tale orientamento (v. ad es.

Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21, Cass.24047/22) ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste nel caso in cui l’avvocato non siaiscritto alla relativa cassa professionale per limiti di reddito inferiori al minimo previsto per l’iscrizione, e ugualmente nel caso in cui l’ingegnere o l’architetto non siaiscritto alla cassa per svolgere altra attività implicante l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; si è precisato che il solo versamento del contributo integrativo, non essendovi obbligo del versamento del contributo soggettivo in base alla norme statutarie della rispettiva cassa, non fa venir meno l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.

L’obbligo del versamento del contributo integrativo non implica la costituzione di alcuna posizione previdenziale,sicché opera la copertura residuale della Gestione separata, nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata.

Applicando tali principi al caso di specie, emerge che, contrariamente a quanto ritenuta dalla sentenza impugnata, non va applicata la copertura residuale della Gestione separata, poiché già esiste per i chimici la copertura assicurativa dell’EPAP cui vengono versati i contributi.In particolare, dispone il Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’EPAP approvato con decreto ministeriale del 1999, e successive modifiche – riprodotto nel ricorso – che: a) l’iscritto all’albo professionale (l’albo dei chimici nel caso di specie) è obbligatoriamente iscritto anche all’EPAP (art.1); b) l’iscritto all’EPAP è tenuto a pagare il contributo soggettivo e non solo quello integrativo, qualunque sia l’ammontare del reddito annuo prodotto in dipendenza dell’attività professionale abitualmente svolta (art.3); c) il contributo soggettivo minimo, comunque dovuto ogni annuo, è pari a €413,00 per l’anno 1996 (art.3).

In base a tali previsioni, non può dirsi che mancasse in capo al ricorrente una copertura assicurativa presso l’EPAP, cui egli era iscritto d’ufficio essendo iscritto all’albo, e con obbligo di versare i contributi integrativo e soggettivo senza alcun limite minimo di reddito prodotto.

Il carattere residuale della copertura previdenziale presso la Gestione separata implica che, in un caso simile, detta copertura non opera per la presenza di altra gestione previdenziale obbligatoria che già assicura il ricorrente.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenzae, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e di somme aggiuntive relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006.L’assenza di precedenti pronunce di questa Corte relativamente al caso dell’iscrizione all’EPAP induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M. dichiara che il ricorrente n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 80/2020; [OSCURATO:PERSONA] separata EPAP R.G.N.24447/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Potenza accertava il debito contributivo nei confronti dell’Inps relativo al reddito da lavoro autonomo percepito da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2005 e 2006, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente. Riteneva la Corte d’appello che Scarcelli, chimico iscritto all’EPAP, dovesse essere iscritto alla Gestione separata, per il principio di universalizzazione della copertura assicurativa e non bastando ad escludere l’iscrizione d’ufficio il versamento del contributo integrativo. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95 e dell’art.18, co.2 l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11. La Corte non avrebbe considerato che per i chimici l’iscrizione all’EPAP èobbligatoria, così come è obbligatorio il pagamento del contributo soggettivo, a prescindere da una soglia minima di reddito annuo. Il motivo è fondato. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte resa con riguardo soprattutto al caso degli avvocati e degli ingegneri. Tale orientamento (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21, Cass.24047/22) ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste nel caso in cui l’avvocato non siaiscritto alla relativa cassa professionale per limiti di reddito inferiori al minimo previsto per l’iscrizione, e ugualmente nel caso in cui l’ingegnere o l’architetto non siaiscritto alla cassa per svolgere altra attività implicante l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; si è precisato che il solo versamento del contributo integrativo, non essendovi obbligo del versamento del contributo soggettivo in base alla norme statutarie della rispettiva cassa, non fa venir meno l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. L’obbligo del versamento del contributo integrativo non implica la costituzione di alcuna posizione previdenziale,sicché opera la copertura residuale della Gestione separata, nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata. Applicando tali principi al caso di specie, emerge che, contrariamente a quanto ritenuta dalla sentenza impugnata, non va applicata la copertura residuale della Gestione separata, poiché già esiste per i chimici la copertura assicurativa dell’EPAP cui vengono versati i contributi.In particolare, dispone il Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’EPAP approvato con decreto ministeriale del 1999, e successive modifiche – riprodotto nel ricorso – che: a) l’iscritto all’albo professionale (l’albo dei chimici nel caso di specie) è obbligatoriamente iscritto anche all’EPAP (art.1); b) l’iscritto all’EPAP è tenuto a pagare il contributo soggettivo e non solo quello integrativo, qualunque sia l’ammontare del reddito annuo prodotto in dipendenza dell’attività professionale abitualmente svolta (art.3); c) il contributo soggettivo minimo, comunque dovuto ogni annuo, è pari a €413,00 per l’anno 1996 (art.3). In base a tali previsioni, non può dirsi che mancasse in capo al ricorrente una copertura assicurativa presso l’EPAP, cui egli era iscritto d’ufficio essendo iscritto all’albo, e con obbligo di versare i contributi integrativo e soggettivo senza alcun limite minimo di reddito prodotto. Il carattere residuale della copertura previdenziale presso la Gestione separata implica che, in un caso simile, detta copertura non opera per la presenza di altra gestione previdenziale obbligatoria che già assicura il ricorrente. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenzae, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e di somme aggiuntive relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006.L’assenza di precedenti pronunce di questa Corte relativamente al caso dell’iscrizione all’EPAP induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. dichiara che il ricorrente n
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