CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22838/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, pronunciata in data 20 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dei travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (cfr., Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla conferma della prenotazione effettuata a nome dell'imputato e dalla ricevuta di pagamento sottoscritta dallo stesso, con firma non tempestivamente disconosciuta e con l'apposizione del timbro della società di viaggi non più affiliata); osservato che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, non è consentito in questa sede in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (e, nella specie, si richiedeva una perizia grafologica avente ad oggetto una prova documentale già acquisita in primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21