CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25018/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE POLITI- [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei Ministri p.t., non- ché AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore ge- nerale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MASSE- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2286/21, depositata il 29 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con lodo sottoscritto il 14 novembre 2013il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso dell'esecu- zione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Mo- nopoli di Stato e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a) dichiarò il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Amministrazione autonoma responsabili per il ritardo e l'inadempimento della convenzione, b) li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore della Silva GEM, in misura pari b1)allo 0,70% del corrispettivo convenutoper la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio 2000 al mese di aprile 2001, b2)allo 0,70% del corrispettivo conve- nuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio al mese di luglio 2000, b3)al 10% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scom- messe a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scom- messe a totalizzatore nazionale dal 1° gennaio 2000 al 2005, c) rigettò le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, e d)pose a carico delle parti, in solido, il pagamento delle spese processuali, ripartite per il 50% tra di esse; che l'impugnazione proposta dai Ministeri e dall'Agenzia delle Dogane e dei Minopoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Elvira e Mar- co, già soci della [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese il 1° marzo 2013, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 29 marzo 2021ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale, nella parte recante la condanna in solido dei Ministeri; che avverso la predetta sentenza i Ministeri e l'Agenzia hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; che gl'intimati non hannosvolto attività difensiva. Considerato che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la difesa erariale ha riferito che, mentre la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata regolarmente effettuata, quella agli altri due soci della Silvia GEM ha avuto esito negativo, ed ha pertanto chiesto la fissazione di un termine per la rinotifica del ricorso a Elvira e Giu- seppe Masserano; che dalla documentazione acquisita agli atti risulta invece che la notifica- zione a Elvira e [OSCURATO:PERSONA] è stata regolarmente effettuata, mentre quella che ha avuto esito negativo è la notifica eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la quale non sono stati depositati gli avvisi di ricevimentodei plichi raccomandati; che la causa dev'essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, con la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso ai predetti intimati. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]- tire e [OSCURATO:PERSONA], entro sessanta giorni dalla comunic