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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16531/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14526/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -intimata- avversoil decreto emesso dal Giudice di p ace di Pistoia del

29. 5 .2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Pistoia rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pistoia , osservando che: la protezione sussidiaria riconosciuta in precedenza al ricorrente non aveva più alcun valore poiché oggetto dirinuncia; non era stato richiesto ilrinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per lavoro autonomo; il ricorrente non aveva dimostrato alcuna capacità reddituale idonea a vivere dignitosamente in Italia.

Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi.Non si è costituita la Prefettura intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso o apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., e violazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/98, per aver il giudice di pace ignorat o comple tamente i fatti documentati dal ricorrente in sede di ricorso e violando l’obbligo di cooperazione istruttoria, omettendo altresì di esaminare e valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che lo straniero troverebbe rientrando nel suo paese, anche considerando che quest’ultimo aveva ottenuto in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo deduceomesso esame di un fatto decisivo, oggetto didiscussione tra le parti, e violaz ione dell’ art.13 co. 3 del d.lgs n. 286/1998, per non aver il giudice di paceconsiderato che, in ordine all’esecuzione dell’espulsione, non era stato rilasciato il nulla-osta dell’autorità giudiziaria,essendo sottoposto a procedimento penale e non trovandosiin stato di custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente lamenta, pertanto, che il Questore di Pistoia, prima di eseguire l’espulsione, avrebbe dovuto richiedere tale nulla osta all’autorità giudiziaria, circostanza che non si è verificata, ma tale contestazione non ha trovato alcun riscontro nel provvedimento impugnatoche non solo non ha applicato la predetta norma , ma non hamotivato sul punto.

Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico.

In tema di opposizione a decreto diespulsione, l'art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente "ratione temporis"; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass., n. 15843/2023).

Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato specifiche, attuali situazioni del paese d’origine che potrebbero legittimare la protezione sussidiaria o speciale.Al riguardo, va os s ervato che, in tema diprotezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazioneistruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1- bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere diallegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza diallegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenzeistruttorie circa la situazio ne personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca (Cass., n. 29455/2024; n. 7105/2021).

Nella specie, la mancanza di allegazioni specifiche preclude dunque l’invocata cooperazione istruttoria.

Inoltre,il ricorso non contesta neppure quanto motivato dal giudice di pace sull’assenza di radicamento sociale dell’istante; tale genericità del ricorso rende poi irrilevante il precedente riconoscimento de l la protezione sussidiaria, ancorché oggetto di rinuncia.

Il secondo motivo è infondato alla luce dellacostante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della qualelo straniero che ricorra avverso il decreto diespulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza delnulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo (Cass., n. 20693/2019; n. 28869/2005).

Nulla per le spese, considerando la mancata costituzionedella parte intimata.La causa risulta esente dal contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14526/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -intimata- avversoil decreto emesso dal Giudice di p ace di Pistoia del 29. 5 .2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Pistoia rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pistoia , osservando che: la protezione sussidiaria riconosciuta in precedenza al ricorrente non aveva più alcun valore poiché oggetto dirinuncia; non era stato richiesto ilrinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per lavoro autonomo; il ricorrente non aveva dimostrato alcuna capacità reddituale idonea a vivere dignitosamente in Italia. Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi.Non si è costituita la Prefettura intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso o apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., e violazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/98, per aver il giudice di pace ignorat o comple tamente i fatti documentati dal ricorrente in sede di ricorso e violando l’obbligo di cooperazione istruttoria, omettendo altresì di esaminare e valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che lo straniero troverebbe rientrando nel suo paese, anche considerando che quest’ultimo aveva ottenuto in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il secondo motivo deduceomesso esame di un fatto decisivo, oggetto didiscussione tra le parti, e violaz ione dell’ art.13 co. 3 del d.lgs n. 286/1998, per non aver il giudice di paceconsiderato che, in ordine all’esecuzione dell’espulsione, non era stato rilasciato il nulla-osta dell’autorità giudiziaria,essendo sottoposto a procedimento penale e non trovandosiin stato di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta, pertanto, che il Questore di Pistoia, prima di eseguire l’espulsione, avrebbe dovuto richiedere tale nulla osta all’autorità giudiziaria, circostanza che non si è verificata, ma tale contestazione non ha trovato alcun riscontro nel provvedimento impugnatoche non solo non ha applicato la predetta norma , ma non hamotivato sul punto. Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico. In tema di opposizione a decreto diespulsione, l'art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente "ratione temporis"; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass., n. 15843/2023). Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato specifiche, attuali situazioni del paese d’origine che potrebbero legittimare la protezione sussidiaria o speciale.Al riguardo, va os s ervato che, in tema diprotezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazioneistruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1- bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere diallegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza diallegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenzeistruttorie circa la situazio ne personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca (Cass., n. 29455/2024; n. 7105/2021). Nella specie, la mancanza di allegazioni specifiche preclude dunque l’invocata cooperazione istruttoria. Inoltre,il ricorso non contesta neppure quanto motivato dal giudice di pace sull’assenza di radicamento sociale dell’istante; tale genericità del ricorso rende poi irrilevante il precedente riconoscimento de l la protezione sussidiaria, ancorché oggetto di rinuncia. Il secondo motivo è infondato alla luce dellacostante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della qualelo straniero che ricorra avverso il decreto diespulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza delnulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo (Cass., n. 20693/2019; n. 28869/2005). Nulla per le spese, considerando la mancata costituzionedella parte intimata.La causa risulta esente dal contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricors
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