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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 18876/2026

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alla Corte di appello diAncona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18/09/2025 la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 29/03/2024, dichiarati estintiper remissione di querela i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A) e D),concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato inmesi 6, giorni 7 di reclusione ed euro 125 di multa la pena per i residui reati ditruffa di cui ai capi B) e C).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale.

Ildifensore evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, non avevaprestato il consenso all'acquisizione di tutte le querele presentate dalle vittimedei reati, ma solo di alcune di esse.

In particolare, non vi era stato consensoall'acquisizione della querela presentata dalla persona offesa del capo C([OSCURATO:PERSONA]) né vi era stata mai rinuncia alla escussione testimoniale dellastessa.

Il Tribunale aveva invece acquisito la querela senza escutere il testimonee l'aveva poi illegittimamente utilizzata ai fini della decisione.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazioneall'affermazione di responsabilità per il capo B).

Evidenzia il difensore che,nonostante non vi fosse alcun elemento (riconoscimento vocale, intestazionedell'utenza telefonica) che dimostrasse che il [OSCURATO:PERSONA] si identificasse nellapersona che aveva telefonicamente interloquito con la vittima traendola ininganno, i giudici di merito avevano ritenuto illogicamente l'imputato coinvoltonel reato per il solo fatto che era l'intestatario della poste pay sulla quale erastato accreditato il provento della truffa; il tutto senza considerare che non vi erastato alcun accertamento finalizzato a verificare che la carta (peraltro mairinvenuta né sequestrata) fosse nella effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La difesa eccepisce che la querela presentata dalla persona offesa dal reatodi truffa di cui al capo C) ([OSCURATO:PERSONA]) è stata illegittimamente utilizzata dalTribunale anche ai fini della decisione, nonostante la difesa non avesse mai datoil consenso alla sua acquisizione ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod. proc. pen.L'eccezione è priva di fondamento.

Ed invero, dagli atti del procedimentotrasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato unerror in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nel verbale di udienza del29 marzo 2024, il PM, dopo la remissione di querela proposta dalla parte offesaCavalieri Roberto, ha prodotto le attività di indagine e le querele (vale a diretutte le querele presentate dalle vittime) senza alcuna opposizione da parte delladifesa.

Subito dopo, nonostante il teste [OSCURATO:PERSONA] non fosse presente pergiustificato motivo e il PM avesse prodotto anche la querela di quest'ultimo, ilTribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha altresì dichiaratoutilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, iviincluse dunque tutte le querele che poco prima aveva prodotto la pubblicaaccusa.

Ciò detto, a verbale, non risulta nessuna opposizione da parte delladifesa dell'imputato, la quale: 1) non si è opposta alla acquisizione delle querele;2) non si è opposta alla chiusura del dibattimento né ha insistito per l'escussionedel teste [OSCURATO:PERSONA] (non comparso); 3) nulla ha eccepito in ordine allautilizzabilità degli atti d'indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento (tra i qualila querela in questione) dichiarata dal Tribunale.

Un siffatto atteggiamentoprocessuale non può che essere univocamente inteso come implicito consensodella difesa alla utilizzabilità di tutte le querele prodotte dal PM, sicché si deveescludere che il difensore si possa oggi, a posteriori, dolere della utilizzazione diun atto di indagine alla cui acquisizione non si è mai formalmente opposto.

Delresto, questa Corte ha più volte affermato che in tema di formazione delfascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indaginecontenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamenteprocessuale della parte interessata – come appunto, per quanto detto, nel casoin esame – è incompatibile con una volontà contraria (ex plurimis Sez. 5, n.29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533 - 01).2.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordinealla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, èinammissibile in quanto le censure della difesa – lungi dal prospettare specificheviolazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimentoimpugnato – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assuntee a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosicosì il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.(cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).Ed invero, la Corte di appello ha motivato adeguatamente in relazione alconcorso dell'imputato nelle truffe di cui ai capi B) e C), evidenziando che ilconto collegato alla carta elettronica sul quale colui che aveva interloquito adistanza con le vittime aveva indotto queste ultime ad accreditare le somme didenaro provento della frode, era intestato al [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, dalla sentenza diprimo grado risulta che l'imputato è stato sentito dai carabinieri ed in quellaoccasione ha confermato che la carta in questione era a lui intestata ed eraaltresì nella sua disponibilità.

Da tali elementi i Giudici di merito hanno quindilogicamente dedotto che il [OSCURATO:PERSONA], quand'anche non si identificasse con l'autoremateriale del raggiro (vale a dire con l'uomo che aveva interloquitotelefonicamente con le vittime), avesse agito di concerto con quest'ultimo,agevolando la consumazione del reato, se non altro, mettendo a disposizione ilconto e la carta attraverso i quali portare a compimento la frode.

Si tratta dimotivazione adeguata, fondata su una ricostruzione dei fatti aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate e nella quale non è datoravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà.

Ed infatti, risponde a criteridi logica e di comune esperienza che l'autore di una truffa abbia tutto l'interessea far pervenire il provento del reato o su un conto corrente che è nella suadisponibilità diretta ovvero su quello di un soggetto terzo che tuttavia, sulla basedi un previo concerto o accordo, è disponibile a consegnargli in un secondomomento il profitto del reato.

Nella seconda ipotesi testé indicata, incombedunque sul terzo titolare del conto su cui il provento della frode vieneaccreditato, confutare gli elementi di fatto che dimostrano tale accordo conl'autore del reato, e quindi fornire una plausibile spiegazione dell'accredito,allegando o di non avere la materiale ed esclusiva gestione del conto(nonostante la formale intestazione) ovvero che l'accredito delle somme avevauna causale lecita o gli è stato prospettato come avente una causale lecita.

Inassenza di attendibili elementi di segno contrario - nella specie non ravvisabili e,come subito si dirà, neppure adeguatamente prospettati - non è nécontraddittorio né manifestamente illogico reputare l'intestatario di una carta dipagamento o di un conto corrente sui quali venga chiesto di accreditare il profittodella condotta truffaldina, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, dellatruffa.

Del resto, nel caso in esame, la difesa, lungi dal criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato, si è limitata a prospettare, inmaniera del tutto generica, la mera eventualità che la carta, pur intestataall'imputato, potesse non essere nella sua disponibilità o potesse essere in uso aterzi; circostanza questa mai riferita dall'interessato durante il processo e nonsupportata da alcun elemento concreto (denunce di smarrimento, furto, o simili).E' poi appena il caso di evidenziare che la titolarità di un bene fa sorgere unapresunzione di uso del bene stesso da parte del proprietario, sul quale dunqueincombe l'onere di fornire elementi idonei a superare tale presunzione.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello diAncona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/09/2025 la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 29/03/2024, dichiarati estintiper remissione di querela i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A) e D),concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato inmesi 6, giorni 7 di reclusione ed euro 125 di multa la pena per i residui reati ditruffa di cui ai capi B) e C).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale. Ildifensore evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, non avevaprestato il consenso all'acquisizione di tutte le querele presentate dalle vittimedei reati, ma solo di alcune di esse. In particolare, non vi era stato consensoall'acquisizione della querela presentata dalla persona offesa del capo C([OSCURATO:PERSONA]) né vi era stata mai rinuncia alla escussione testimoniale dellastessa. Il Tribunale aveva invece acquisito la querela senza escutere il testimonee l'aveva poi illegittimamente utilizzata ai fini della decisione.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazioneall'affermazione di responsabilità per il capo B). Evidenzia il difensore che,nonostante non vi fosse alcun elemento (riconoscimento vocale, intestazionedell'utenza telefonica) che dimostrasse che il [OSCURATO:PERSONA] si identificasse nellapersona che aveva telefonicamente interloquito con la vittima traendola ininganno, i giudici di merito avevano ritenuto illogicamente l'imputato coinvoltonel reato per il solo fatto che era l'intestatario della poste pay sulla quale erastato accreditato il provento della truffa; il tutto senza considerare che non vi erastato alcun accertamento finalizzato a verificare che la carta (peraltro mairinvenuta né sequestrata) fosse nella effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La difesa eccepisce che la querela presentata dalla persona offesa dal reatodi truffa di cui al capo C) ([OSCURATO:PERSONA]) è stata illegittimamente utilizzata dalTribunale anche ai fini della decisione, nonostante la difesa non avesse mai datoil consenso alla sua acquisizione ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod. proc. pen.L'eccezione è priva di fondamento. Ed invero, dagli atti del procedimentotrasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato unerror in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nel verbale di udienza del29 marzo 2024, il PM, dopo la remissione di querela proposta dalla parte offesaCavalieri Roberto, ha prodotto le attività di indagine e le querele (vale a diretutte le querele presentate dalle vittime) senza alcuna opposizione da parte delladifesa. Subito dopo, nonostante il teste [OSCURATO:PERSONA] non fosse presente pergiustificato motivo e il PM avesse prodotto anche la querela di quest'ultimo, ilTribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha altresì dichiaratoutilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, iviincluse dunque tutte le querele che poco prima aveva prodotto la pubblicaaccusa. Ciò detto, a verbale, non risulta nessuna opposizione da parte delladifesa dell'imputato, la quale: 1) non si è opposta alla acquisizione delle querele;2) non si è opposta alla chiusura del dibattimento né ha insistito per l'escussionedel teste [OSCURATO:PERSONA] (non comparso); 3) nulla ha eccepito in ordine allautilizzabilità degli atti d'indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento (tra i qualila querela in questione) dichiarata dal Tribunale. Un siffatto atteggiamentoprocessuale non può che essere univocamente inteso come implicito consensodella difesa alla utilizzabilità di tutte le querele prodotte dal PM, sicché si deveescludere che il difensore si possa oggi, a posteriori, dolere della utilizzazione diun atto di indagine alla cui acquisizione non si è mai formalmente opposto. Delresto, questa Corte ha più volte affermato che in tema di formazione delfascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indaginecontenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamenteprocessuale della parte interessata – come appunto, per quanto detto, nel casoin esame – è incompatibile con una volontà contraria (ex plurimis Sez. 5, n.29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533 - 01).2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordinealla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, èinammissibile in quanto le censure della difesa – lungi dal prospettare specificheviolazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimentoimpugnato – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assuntee a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosicosì il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.(cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).Ed invero, la Corte di appello ha motivato adeguatamente in relazione alconcorso dell'imputato nelle truffe di cui ai capi B) e C), evidenziando che ilconto collegato alla carta elettronica sul quale colui che aveva interloquito adistanza con le vittime aveva indotto queste ultime ad accreditare le somme didenaro provento della frode, era intestato al [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, dalla sentenza diprimo grado risulta che l'imputato è stato sentito dai carabinieri ed in quellaoccasione ha confermato che la carta in questione era a lui intestata ed eraaltresì nella sua disponibilità. Da tali elementi i Giudici di merito hanno quindilogicamente dedotto che il [OSCURATO:PERSONA], quand'anche non si identificasse con l'autoremateriale del raggiro (vale a dire con l'uomo che aveva interloquitotelefonicamente con le vittime), avesse agito di concerto con quest'ultimo,agevolando la consumazione del reato, se non altro, mettendo a disposizione ilconto e la carta attraverso i quali portare a compimento la frode. Si tratta dimotivazione adeguata, fondata su una ricostruzione dei fatti aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate e nella quale non è datoravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà. Ed infatti, risponde a criteridi logica e di comune esperienza che l'autore di una truffa abbia tutto l'interessea far pervenire il provento del reato o su un conto corrente che è nella suadisponibilità diretta ovvero su quello di un soggetto terzo che tuttavia, sulla basedi un previo concerto o accordo, è disponibile a consegnargli in un secondomomento il profitto del reato. Nella seconda ipotesi testé indicata, incombedunque sul terzo titolare del conto su cui il provento della frode vieneaccreditato, confutare gli elementi di fatto che dimostrano tale accordo conl'autore del reato, e quindi fornire una plausibile spiegazione dell'accredito,allegando o di non avere la materiale ed esclusiva gestione del conto(nonostante la formale intestazione) ovvero che l'accredito delle somme avevauna causale lecita o gli è stato prospettato come avente una causale lecita. Inassenza di attendibili elementi di segno contrario - nella specie non ravvisabili e,come subito si dirà, neppure adeguatamente prospettati - non è nécontraddittorio né manifestamente illogico reputare l'intestatario di una carta dipagamento o di un conto corrente sui quali venga chiesto di accreditare il profittodella condotta truffaldina, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, dellatruffa. Del resto, nel caso in esame, la difesa, lungi dal criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato, si è limitata a prospettare, inmaniera del tutto generica, la mera eventualità che la carta, pur intestataall'imputato, potesse non essere nella sua disponibilità o potesse essere in uso aterzi; circostanza questa mai riferita dall'interessato durante il processo e nonsupportata da alcun elemento concreto (denunce di smarrimento, furto, o simili).E' poi appena il caso di evidenziare che la titolarità di un bene fa sorgere unapresunzione di uso del bene stesso da parte del proprietario, sul quale dunqueincombe l'onere di fornire elementi idonei a superare tale presunzione.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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