CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o che tutti i motivi di ricorso, nella specie:-il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di illogicità e carenza della motivazione con riferimentoalla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 712, cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare,pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del reato di ricettazionee all’impraticabilità di una riqualificazione nei termini di cui all’art. 712, cod. pen., e pag. 6con riferimento al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen. correttamente fondatosulla mancanza di elementi di segnale positivo in grado di giustificare il riconoscimento delbeneficio), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rimarcato, peraltro, come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenzadi esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di mediaavvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza dellecose. Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto delbene che si assume ricettato, così mancando un requisito richiesto ai fini dell’astrattaconfigurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen..considerato che l’ultimo motivo è altresì manifestamente infondato per contenere unacensura che non si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato, dove è stata fattacorretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice dimerito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.