CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi varie droghe sintetiche. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione: 1) all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; 2) all'eccessivo aumento di pena per continuazione, basato solo sulla gravità del fatto. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, risolvendosi essenzialmente nella manifestazione di dissenso dalle valutazioni della sentenza impugnata, senza un confronto critico con gli elementi da questa ragionevolmente valorizzati per ritenere la condotta dell'imputato connotata da professionalità ed organizzazione non compatibili con la minima offensività prevista dal citato comma 5 (pag. 3). 2.2. Il secondo non è consentito. In punto di commisurazione della pena, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza ha apportato una consistente riduzione sulla pena originariamente inflitta per il reato unificato per continuazione, motivatamente considerando non solo la gravità del reato ma anche l'aspetto soggettivo (pag. 4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il