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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47559/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso il 9 dicembre 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio con il quaie si avanzava una richiesta di chiarimento in merito alla corrispondenza citata nel reclamo stesso.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost; 666, co. 2,3 e 4, cod. proc. pen.; 616 cod. pen., 18ter e 35b1s O.P.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto l'oggetto del procedimento - pretesi ritardi nella consegna di missive indirizzate all'Attanasio - non attiene in via immediata e diretta ad un diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale, atteso che la corrispondenza è legalmente trattenuta per il visto di censura e la tempistica dei controlli (pur da contenersi in tempi ragionevoli) è espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e 'conformativo' della sottostante posizione giuridica soggettiva.

La domanda iniziale va pertanto ricondotta - in via esclusiva - al generale potere di controllo spettante al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art.35 ord.pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 9 dicembre 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio con il quaie si avanzava una richiesta di chiarimento in merito alla corrispondenza citata nel reclamo stesso. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost; 666, co. 2,3 e 4, cod. proc. pen.; 616 cod. pen., 18ter e 35b1s O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto l'oggetto del procedimento - pretesi ritardi nella consegna di missive indirizzate all'Attanasio - non attiene in via immediata e diretta ad un diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale, atteso che la corrispondenza è legalmente trattenuta per il visto di censura e la tempistica dei controlli (pur da contenersi in tempi ragionevoli) è espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e 'conformativo' della sottostante posizione giuridica soggettiva. La domanda iniziale va pertanto ricondotta - in via esclusiva - al generale potere di controllo spettante al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art.35 ord.pen. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 47559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris