CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza n. 2668/22/2024, della Corte di Giustizia diII grado della Lombardia, depositata in data 15.10.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1.In punto di fatto dalla sentenza e dagli atti di causa si evince che: 1)l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, ai sensidell'art. 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, attodi recupero di credito Iva indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno2021, oltre sanzioni pari al 100% del credito recuperato. Dall’attivitàistruttoria posta in essere dall’Ufficio era emerso uno schema fraudolento,realizzato tramite tre distinte società di capitali, accomunate da molteplicicriticità (mancata presentazione della dichiarazioni fiscali; evasioni di imposta)e tutte comunque riconducibili alle medesime persone fisiche ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), inquadrabile nella fattispecie delle frodicarosello realizzate secondo la tipica struttura piramidale a tre livelli. In taleschema, a fronte dell’inesistenza strutturale del I livello ([OSCURATO:PERSONA],esercente attività di distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici) e dellemolteplici e gravi violazioni tributarie effettuate da tale società, si giungeva,tramite l’interposizione di un soggetto definito di “II livello”([OSCURATO:SOCIETA],esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche), a creareNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026artificiosamente un cospicuo credito IVA (attraverso un ingente scambio difatture), che consentiva al cosiddetto III livello ([OSCURATO:PERSONA]) dicompensare illegittimamente le accise dovute con un credito IVA inesistente.In particolare, il credito Iva oggetto dell’atto di recupero in questione erascaturito da una fattura emessa nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA] srl per euro320.000 e da fatture emesse, nella medesima annualità, da [OSCURATO:SOCIETA] pereuro 547.600 (oltre Iva) relative alla cessione ritenuta oggettivamenteinesistente di tutti i beni e/o macchinari inerenti la produzione e la lavorazionedegli alcolici ai fini della continuità dell’esercizio dell’attività di impresa daparte della contribuente (essendo stata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. messa inliquidazione il 3.12.2020 e cancellata il 6.7.2021 e avendo [OSCURATO:SOCIETA]perso, seppure momentaneamente, la licenza di vendita dei distillati) inassenza di un effettivo pagamento della merce; 2)avverso il suddetto atto direcupero la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brescia e, in pendenza di giudizio,l’Ufficio aveva emesso cartella di pagamento recante l’iscrizione a titolostraordinario delle imposte dovute sulla base del predetto atto impositivo;3)avverso la cartella di pagamento la contribuente aveva proposto ricorsodinanzi alla CTP di Brescia nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di ADER;3) la CTP di Brescia, con sentenza n. 323/02/2023, previa riunione, avevaaccolto i ricorsi ritenendo che gli elementi addotti dall’Ufficio, lungi dalcomprovare l’utilizzo indebito di crediti Iva inesistenti da parte dellacontribuente attraverso operazioni fittizie di cessione dei beni strumentali,dimostrassero l’avvenuta ristrutturazione aziendale con acquisizione ad operadella contribuente dei beni strumentali di [OSCURATO:PERSONA] (poi cancellata) e diSari 1949; 4) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrateaveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia di II grado dellaLombardia insistendo nella legittimità della ripresa tributaria; 5) la CGT di IIgrado, con sentenza n. n. 2668/22/2024 aveva rigettato il gravame.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) l’Ufficio aveva desunto il carattere di “cartiere” di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026Sari 1949 s.r.l. da elementi attinenti alla gestione delle società in annualitàpregresse rispetto a quella oggetto di accertamento e nessun controllo avevaeffettuato l’ente impositore sulle risorse umane e materiali delle due società;2) diversamente la contribuente aveva provato, attraverso le perizie giuratedi stima, l’esistenza dei beni strumentali oggetto di cessione e la titolarità deglistessi in capo alle due società; tale circostanza era confermata dalle risultanzesul punto del p.v.c. della GDF (che aveva attestato la presenza di locali, ufficiamministrativi e beni aziendali riconducibili alle fatture in questione) 3) lacessione dei beni, in data 14.12.2020, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla contribuenteera coerente con il progetto liquidatorio che interessava, a tale data,quest’ultima (poi cancellata il 6.7.2021); infatti, la circostanza che lacontribuente avesse iniziato la sua attività il 3.12.2020 (data di messa inliquidazione di [OSCURATO:PERSONA]) non costituiva di per sè elemento indiziario dellafittizietà delle fatture di vendita; la società aveva anche provato attraverso lebolle di consegna la traditio dei beni e aveva fornito la prova del relativopagamento; 4) quanto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] non eracondivisibile l’assunto dell’Ufficio secondo cui la “costituzione” della societàcontribuente era avvenuta in seguito alla revoca della licenza di commercio diSari 1949 atteso che il provvedimento revoca era stato poi annullato in sedegiurisdizionale con ripresa dell’attività di quest’ultima in una sede operativadiversa da quella della contribuente con conseguente irrilevanza della identitàdi sede legale delle due società; anche per le cessioni dei beni da [OSCURATO:PERSONA] 1949srl, la contribuente aveva dimostrato l’esistenza dei beni e la loro avvenutaconsegna.3. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.4. Resiste, con controricorso, la società contribuente.5. E’ rimasta intimata ADER.6. La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHENumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/20261.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.32, 58 e 61 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado, incorrendo inun error in procedendo, ritenuto fornita dalla contribuente la prova delpagamento delle fatture contestate, disattendendo (implicitamente)l’eccezione formulata dall’Ufficio all’udienza del 27 settembre 2024 diinutilizzabilità dei documenti - asseritamente comprovanti gli avvenutipagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. – allegati dallacontribuente alla memoria illustrativa depositata il 19 settembre 2024 inviolazione dei termini di cui agli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546/92.Peraltro, ad avviso della ricorrente, come si evinceva dal riprodotto stralciodella memoria illustrativa del 19.9.2024, la documentazione ad essa allegatanon avrebbe dimostrato l’avvenuto pagamento delle fatture in questione.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 19,54 del DPR n. 633/72, nonché degli artt. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n.185/2008 e dell’art. 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado - a fronte dellacontestazione da parte dell’Ufficio dell’indebito utilizzo in compensazione deicrediti Iva ripresi a tassazione fondata, non già sull’assunta assenza dei beniaziendali compravenduti, ma sulla supposta esistenza di una “gestione unica”tra le tre società ([OSCURATO:PERSONA] srl; [OSCURATO:SOCIETA] e la contribuente)accomunate da uno stretto legame tra i soggetti amministratori delle stesse,con fittizia cessione di tutti i beni strumentali da [OSCURATO:PERSONA] srl (messa inliquidazione in data 3.12.2020 e cancellata in data 6.7.2021) e da [OSCURATO:PERSONA] 1949srl ( la cui licenza di vendita era stata revocata nel luglio 2019) allacontribuente ai fini della artificiosa creazione di un cospicuo credito IVA(attraverso un ingente scambio di fatture), in assenza di un effettivopagamento della merce - svalutato i plurimi elementi indiziari forniti dall’Ufficiosebbene gravi, precisi e concordanti - e, al contempo, in violazione del criteriodistributivo dell’onere della prova e delle norme in tema di formazione dellaprova presuntiva in materia di operazioni inesistenti - ritenuto comprovataNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla contribuente l’effettività delle operazioni contestate in base alle periziedi stima laddove le stesse non assumevano alcun valore probatorio pieno esostanziale ma meramente indiziario (al pari di ogni documento provenienteda un terzo) nonché in base alle bolle di consegna laddove le stesse (oltre chetardivamente prodotte) non rilevavano ai fini della prova degli avvenutipagamenti. Al riguardo, ad avviso dell’Agenzia, dagli estratti conto presentatiin appello risultavano pagamenti successivi per fatture del 2020 senza provadel versamento degli interi importi dovuti a [OSCURATO:SOCIETA]. (per il 2020emergerebbero, infatti, pagamenti per euro 344.900,00, che sommati a euro184.672,00 già considerati in sede amministrativa, ammontano ad un totaledi euro 529.572,00, a fronte di fatture emesse per euro 668.072,00) nétantomeno di quelli dovuti a [OSCURATO:PERSONA] srl (negli estratti conto prodotti insecondo grado vi sarebbero dei pagamenti diretti alla Bonardi e allaMARMAROLE SPV senza alcun riferimento a fatture del 2020). Infine, ad avvisodell’Agenzia, sarebbe irrilevante il riferimento effettuato dal giudice di appelloall’avvenuto annullamento, in sede giurisdizionale, della revoca della licenzadi commercio con riguardo a [OSCURATO:SOCIETA]. con ripresa della relativa attivitàd’impresa, trattandosi di un evento successivo alla “costituzione” dellacontribuente effettuata per continuare l’attività di impresa nel periodo propriodella “sospensione” di licenza. Pertanto, ad avviso della ricorrente, a frontedella prova fornita dall’Ufficio- sia pure attraverso elementi presuntivi, indicatinell’atto opposto – della frode perpetrata a proprio danno, la CGT avrebbeerroneamente ritenuto assolto l’onere della prova a contrario da parte dellacontribuente circa l’effettività dei costi, in sostanza, attraverso la meraesibizione delle fatture.3.I motivi di ricorso – da trattare congiuntamente per connessione- sonocomplessivamente inammissibili.3.1.Va premesso che, in punto di fatto- come si evince dalla sentenza, dagliha recuperato, ai sensi dell’art. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n. 185/2008 delNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e successive modificazioni, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,esercente attività di distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, creditiIva indebitamente utilizzati, nel 2021, in compensazione con accise (e altritributi), ritenuti inesistenti in quanto frutto di uno schema fraudatorioinquadrabile nella fattispecie delle frodi carosello realizzato, secondo la tipicastruttura piramidale a tre livelli, tramite tre società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.esercente attività di distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, messain liquidazione il 3.12.2020 e cancellata il 6.7.2021 e [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, e lacontribuente, la cui licenza veniva revocata nel luglio del 2019), accomunateda criticità (mancata presentazione di dichiarazioni Iva, evasioni di imposta)e riconducibili, direttamente o indirettamente, alle medesime persone([OSCURATO:PERSONA]- madre e [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, i creditid’imposta recuperati sarebbero scaturiti dall’utilizzo di fatture emesse nel2020 da [OSCURATO:PERSONA] (una fattura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per euro 320.000) e daSari 1949 (fatture per euro 547.600) per cessioni ritenute oggettivamenteinesistenti di tutti i beni strumentali facenti capo alle cedenti. In particolare,le operazioni di cessione di tutte le attrezzature poste in essere, in assenza oirrisorietà di precedenti acquisti di materia prima da rivendere, sarebberostate, ad avviso dell’Ufficio, finalizzate ad agevolare la contribuente-cessionaria nella creazione di crediti Iva, considerato anche il mancato (neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]) o parziale (nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]) pagamentoda parte di quest’ultima delle forniture medesime.3.2.Posto quanto sopra, essendo il recupero conseguente a fatture ritenuteafferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, va ribadito che lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che incombeall’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (oindiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzionesemplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornirerigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214). Si èNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressionecartolare di un’operazione commerciale mai posta in essere da alcuno,l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in formaindiziaria e presuntiva, del fatto che la stessa non è reale; di seguito spetta alcontribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia,non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéquesti sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti,Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 ;Cass.18/12/2024, n. 33126che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).3.3.Orbene, premesso che l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire ladenuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenzao del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal dirittodi difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Sez. 5- , Ordinanza n. 1769 del 24/01/2025), il primo motivo di ricorso si profilainammissibile per difetto di interesse atteso che il prospettato error inprocedendo concretantesi nell’avere la CGT di II grado ritenuto utilizzabile ladocumentazione - allegata alla memoria illustrativa depositata tardivamente- asseritamente comprovante il pagamento delle forniture da parte dellacontribuente in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. afferisce ad unelemento - quello della regolarità dei mezzi di pagamento - che, sebbeneevidenziato dal giudice di appello nella sentenza impugnata (“la societàappellante ... ha fornito la prova del relativo pagamento”) – alla luce dellagiurisprudenza sopra richiamata in materia di operazioni oggettivamenteinesistenti, non rileva sotto il profilo della prova a contrario da parte dellacontribuente, essendo il pagamento tracciabile facilmente falsificabile enormalmente utilizzato proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia. Invero, se il mancato pagamento di forniture, può, in ipotesi,costituire- come nella specie- un elemento presuntivo tale da fare sospettareNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026l'inesistenza di un'operazione, è onere del contribuente dimostrare l'effettivaesistenza dell'operazione, potendo i pagamenti tracciabili essere facilmentefalsificati, e richiedendo questa Corte prove concrete della prestazionericevuta. Pertanto, l’ error in procedendo denunciato dall’Agenzia risultairrilevante ai fini del decidere involgendo un elemento – quello della regolaritàdei pagamenti effettuati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]– inidoneo di per sé ad escludere la configurazione delle contestate operazionioggettivamente inesistenti.3.4.Il secondo motivo, pur prospettando una violazione degli artt. 2697, 2727e 2729 c.c., 19, 54 del DPR n. 633/72, nonché degli artt. 27, commi da 16 a20 del d.l. n. 185/2008 e dell’art. 116 c.p.c.., in realtà, da un lato, tendeinammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, e,dall’altro, non è attinente al decisum della sentenza impugnata.3.5.In primo luogo va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697cod. civ. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onusprobandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regoledi scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi edeccezioni, ma non quando abbia valutato le prove proposte dalle parti(cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092, Cass. 29/05/2018, n. 13395).3.6.Quanto alla prova presuntiva, è noto che il giudice è tenuto, ai sensidell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise econcordanti. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentrequello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralitàdi indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza. Il giudice deve articolare il procedimento logico nei duemomenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelliNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati,onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Da ciò consegue che ladenuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729cod. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza aifini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche quandola critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella applicatadal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmidella norma (Cass. 21/03/2022 n. 9054).3.7.Quanto ai criteri di valutazione della prova, è consolidato il principio che ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveo risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dellostesso. Non occorre, invece, che dia conto dell'esame di tutte le prove prodotteo comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti,necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazionelogica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudicedi merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo datoindiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre inluce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché ilsignificato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,Numero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n.34374 Cass. 21/01/2015, n. 961; da ultimo, Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 ).3.8. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello - in ossequio ai principi intema di operazioni oggettivamente inesistenti e alle norme in tema diformazione della prova presuntiva - pur ritenendo- in base ad unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità-sostanzialmente non assolto da parte dell’Amministrazione l’onere probatorio,in base agli elementi indiziari emersi in sede di indagine di cui al p.v.c. dellaGdF, circa la contestata inesistenza oggettiva delle operazioni di cessione deibeni strumentali fatturate nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] (“l’Ufficiofaceva leva su elementi attinenti alla gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] eSARI 1949 in annualità pregresse rispetto a quella oggetto di accertamento,per desumere che le stesse fossero due società cartiere. Ma nessun controllol’ente impositore aveva effettuato sulle risorse umane e materiali delle duesocietà;… né la circostanza che FUTURDRINK, che iniziò la sua attività il3.12.2020, fosse stata individuata come l’entità che avrebbe proseguitol’attività d’impresa di [OSCURATO:PERSONA], poteva assurgere ad elementoindiziario della fittizietà della fattura di vendita;… quanto alle fatture emesseda [OSCURATO:SOCIETA], non poteva condividersi l’assunto dell’Ufficio secondo cui ladi distilleria in seguito alla revoca della licenza;… appare irrilevante lacircostanza valorizzata dall’Ufficio secondo cui le due società avevano lamedesima sede legale”) ha comunque spostato sulla contribuente l’onere dellaprova a contrario in ordine all’effettività delle contestate cessioni, ritenendolo- ugualmente in base ad un apprezzamento non sindacabile in sede dilegittimità – assolto. In particolare, ad avviso della CGT, per quanto diNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026interesse, la contribuente aveva comprovato a contrario: 1) attraverso leperizie giurate di stima, unitamente a quanto accertato sul punto dalla GdFnel p.v.c. del 6.12.2019(circa la presenza di locali, uffici amministrativi e beniaziendali riconducibili alle fatture in questione)- la esistenza e la effettivatitolarità in capo alle società cedenti dei beni strumentali in oggetto – e sottoquesto profilo, peraltro il motivo non si attaglia al decisum non essendo statadetta valutazione del giudice di appello fondata esclusivamente sulle periziegiurate (aventi di per sé una valenza indiziaria al pari di ogni documentoproveniente da un terzo, v. ex multis, Cass. n. 5177 del 2022) ma supportatadalle risultanze, in merito, delle indagini di cui al p.v.c. della GDF (in ordine aldiverso valore probatorio del processo verbale di constatazione a secondadella natura dei fatti da esso attestati, v. Cass. n. 32732 del 2024); 2)l’effettiva traditio dei beni attraverso la produzione in giudizio delle bolle diconsegna (la tardività della cui produzione in giudizio è stata, peraltro, dedottadall’Agenzia con il primo motivo di ricorso soltanto sotto il profilo dell’asseritadimostrazione degli avvenuti pagamenti, di per sé, come sopra precisato, inogni caso, irrilevante per provare a contrario l’effettività delle operazionicontestate). Quanto all’elemento della regolarità dei pagamenti delle fatturein favore delle società cedenti - pur evidenziato, in base ad un apprezzamentodi merito insindacabile in questa sede, dalla CGT- esso risulta irrilevante inbase alla giurisprudenza di questa Corte in materia di operazionioggettivamente inesistenti. Infatti, mentre il mancato pagamento delle fattureche si assumono fittizie può costituire un elemento indiziario della oggettivainesistenza delle operazioni contestate, il regolare pagamento delle fatturemedesime non libera il contribuente dall’onere della prova a contrario attesoche i pagamenti tracciabili vengono di regola utilizzati proprio allo scopo difare apparire reale un’operazione fittizia.3.9.Inoltre, la CGT ha ritenuto, con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA],“coerente con il progetto liquidatorio” che aveva interessato detta società (indata 3.12.2020, poi cancellata in data 6.7.2021) la cessione dei benistrumentali operata a Futurdrink avvenuta il 14.12.2020 (non potendo laNumero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026circostanza che FUTURDRINK- che iniziò la sua attività il 3.12.2020- fossestata individuata come l’entità che avrebbe proseguito l’attività d’impresa diVILLA COLONNA, assurgere ad elemento indiziario della fittizietà della fatturadi vendita), e con riguardo alla società [OSCURATO:SOCIETA], non condivisibile l’assuntodell’Ufficio secondo cui FUTURDRINK era stata “costituita” non potendo Sari1949 più svolgere l’attività di distilleria in seguito alla revoca della licenza inquanto- come dimostrato dalla società contribuente- il provvedimento direvoca era stato annullato in sede giurisdizionale per cui “[OSCURATO:PERSONA] aveva potutoriprendere la propria attività di impresa” peraltro, in una sede operativadiversa da quella di Futurdrink (per cui diveniva irrilevante la circostanzavalorizzata dall’Ufficio della identità della sede legale delle due società). Va,al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente,una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 - ,Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n.26961; Cass., n. 19945/2021 ); invero, con il ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità(Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020;Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass. 37623/22).4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,Numero registro generale 8458/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 12176/2026Data pubblicazione 01/05/2026d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della controricorrente che liquida in euro 13.800,00 percompensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessoridi legge.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti