CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08335/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché l’avviso per l’udienza camerale davanti al Tribunale non era stato notificato né al difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) né al condannato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’istanza di misure alternative era stata presentata l’8 ottobre 2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia del condannato. Nell’istanza era anche indicato un indirizzo, in Roma, in cui il condannato aveva eletto domicilio, come previsto dall’art. 677 cod. proc. pen. Ciò nonostante, l’avviso per l’udienza camerale è stato notificato non al difensore di fiducia, ma al difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avviso di udienza al condannato è stato notificato allo stesso difensore ex art. 159 cod. proc. pen.previa dichiarazione di irreperibilità precedute da un tentativo di notifica e ricerche effettuato all’indirizzo di Foligno, in cui lo stesso risultava essere residente anagraficamente. Ne consegue che sia la notifica al condannato che quella al suo difensore sono, in realtà, nulle per la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen. In ordine alle forme che deve seguire la procedura davanti al Tribunale di sorveglianza, infatti, l’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. richiama l’art. 666 stesso codice, il cui terzo comma dispone che il giudice “fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima”. Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità sia quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza, in quanto “l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 – 01; conforme Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 - Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.