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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2019

Cassazione n. 32738/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11335/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 2694/2019 depositata il 03/10/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale l'ufficio h a revocato le agevolazioni fiscali concesse in sede di acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, in quanto la contribuente , trascorsi 18 mesi dall'acquisto , non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile.

In primo grado il ricorso è stato accolto, ritenendo il mancato trasferimento dovuto a forza maggiore in quanto la contribuente pur avendo attivato le necessarie pratiche amministrative per i lavori di ristrutturazione per ottenere il certificato di agibilità non lo aveva ottenuto nei tempi richiesti.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto sul rilievo che sussiste la causa di forza maggiore in quanto il mancato trasferimento era dovuto a “lungaggini burocratiche”.

Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo.

Si è costituita la contribuente con controricorso.

Il Procuratore generale conclude chiedendo la rimessione del presente procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle s ezioni u nite, in subordine l’accoglimento del ricorso.

Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'articolo 5 della legge n.Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta dellacontribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/20220, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionamento della procedura.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11335/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 2694/2019 depositata il 03/10/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale l'ufficio h a revocato le agevolazioni fiscali concesse in sede di acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, in quanto la contribuente , trascorsi 18 mesi dall'acquisto , non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile. In primo grado il ricorso è stato accolto, ritenendo il mancato trasferimento dovuto a forza maggiore in quanto la contribuente pur avendo attivato le necessarie pratiche amministrative per i lavori di ristrutturazione per ottenere il certificato di agibilità non lo aveva ottenuto nei tempi richiesti. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto sul rilievo che sussiste la causa di forza maggiore in quanto il mancato trasferimento era dovuto a “lungaggini burocratiche”. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo. Si è costituita la contribuente con controricorso. Il Procuratore generale conclude chiedendo la rimessione del presente procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle s ezioni u nite, in subordine l’accoglimento del ricorso. Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'articolo 5 della legge n.Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta dellacontribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/20220, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionamento della procedura. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo Così
Sentenza Cassazione n. 32738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris