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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32654/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, assolto l'imputato dal delitto di calunnia di cui al capo 12) della rubrica, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti di insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona aggravata, truffa, appropriazione indebita, furto aggravato e falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale sulla identità personale, rideterminando la pena finale inflitta; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti di truffa, appropriazione indebita, furto e falso, lamentando, in particolare, la mancanza dell'elemento oggettivo, oltre a essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono estremamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte della logica e corretta motivazione resa dalla corte territoriale nella sentenza in verifica, non sono indicati gli elementi posti a sostegno delle censure formulate, necessari al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inedito, posto che non risulta la formulazione della doglianza in sede di appello, allorché il ricorrente si è limitato a contestare l'eccessiva gravosità della pena finale.

Ne deriva che, trattandosi di questione che involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la censura non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, assolto l'imputato dal delitto di calunnia di cui al capo 12) della rubrica, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti di insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona aggravata, truffa, appropriazione indebita, furto aggravato e falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale sulla identità personale, rideterminando la pena finale inflitta; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti di truffa, appropriazione indebita, furto e falso, lamentando, in particolare, la mancanza dell'elemento oggettivo, oltre a essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono estremamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione resa dalla corte territoriale nella sentenza in verifica, non sono indicati gli elementi posti a sostegno delle censure formulate, necessari al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inedito, posto che non risulta la formulazione della doglianza in sede di appello, allorché il ricorrente si è limitato a contestare l'eccessiva gravosità della pena finale. Ne deriva che, trattandosi di questione che involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la censura non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 32654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris