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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 619/1988

ECLI:IT:COST:1988:619
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato il 19 settembre 1978 il Presidente della Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione: a) contro il decreto della Procura Generale della Corte dei Conti n. 14989 del 17 aprile 1978, che lo ha citato a comparire dinanzi alla Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile; b) contro il conseguente decreto del Presidente della prima Sezione giurisdizionale che ha fissato l'udienza del 19 dicembre 1978.

Ciò in quanto il ricorrente, con gli atti impugnati, è stato, dapprima, obbligato alla presentazione del rendiconto delle somme concesse dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e, poi, messo in mora nell'adempimento di quell'obbligo con la fissazione di un termine.

Il giudizio in sede di giurisdizione contabile introdotto dall'atto impugnato riguardava la gestione dei fondi assegnati dallo Stato negli anni 1973 e 1974 per l'esercizio delle funzioni delegate, con riferimento a capitoli vari dei Ministeri dell'Agricoltura e foreste, Lavori pubblici, Sanità, Trasporti e aviazione civile.

Secondo la regione ricorrente non vi è obbligo di presentazione del rendiconto alla Corte dei Conti per l'impiego delle somme relative alle funzioni delegate, per un triplice ordine di ragioni.

Innanzitutto perché anche tali funzioni, al pari di tutte le funzioni conferite con legge, sono proprie delle regioni sino a quando restino in vigore le leggi di delega.

In secondo luogo, perché la legge quadro in materia di contabilità regionale (legge 19 maggio 1976 n. 335) contempla la competenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa e per danni, senza menzionare il giudizio di conto.

Infine, perché non solo i fondi relativi a funzioni delegate, ma tutti i fondi destinati alle regioni (meno quelli provenienti da tributi propri e da entrate patrimoniali) trovano una previa collocazione nel bilancio statale.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, invece, l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

Innanzitutto, perché non potrebbe negarsi il potere del Procuratore Generale di introdurre un giudizio contabile davanti alla Corte dei Conti.

In secondo luogo, perché non sarebbe lesa la sfera di attribuzioni regionali dal fatto che un organo della regione venga convenuto davanti ad un giudice della Repubblica.

In terzo luogo, perché il conflitto sarebbe meramente virtuale e la regione si limiterebbe a contestare, nel merito, la fondatezza della domanda formulata nell'atto di citazione.

E, infine, perché l'atto impugnato non sarebbe idoneo ad affermare una competenza e a negarne o a menomarne una altrui.

La prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava inammissibile l'azione promossa dalla Procura Generale (decisione n. 48 del 7 giugno 1979) e la decisione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 14 ottobre 1981 (depositata il 6 febbraio 1982), respingendo l'appello proposto contro la decisione di primo grado, chiudeva definitivamente il giudizio iniziato con la richiesta della Procura Generale.

2. - Con ricorso notificato il 28 settembre 1978 il Presidente della Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro un atto della Procura Generale della Corte dei Conti identico al precedente (17 aprile 1978, n. 14988) nonché, per quanto necessario, contro l'istanza, in data 16 luglio 1977, peraltro mai notificata né comunicata alla Regione, con la quale la medesima Procura Generale ha chiesto che fosse fissato, alla Regione Lombardia, un termine per la presentazione dei rendiconti concernenti la gestione dei fondi assegnati dallo Stato negli esercizi finanziari 1973 e 1974 per lo svolgimento delle funzioni delegate indicate al numero precedente.

Secondo la regione ricorrente la tesi della Procura Generale della Corte dei Conti è incompatibile con l'assetto complessivo dettato, per i rapporti Stato-Regioni, dalle norme costituzionali e da quelle di legge ordinaria che possono considerarsi direttamente attuative e integrative di queste ultime.

L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, ha sostenuto l'inammissibilità del conflitto proposto, per gli stessi motivi fatti valere nel precedente giudizio.

La citata decisione 14 ottobre 1981-6 febbraio 1982 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti ha posto fine anche al conflitto sollevato dalla Regione Lombardia.

Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto atti di contenuto identico, oltreché atti a questi connessi da un legame di dipendenza, i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

Tali atti della Procura Generale della Corte dei Conti, impugnati dalle [OSCURATO:PERSONA] e Lombardia, hanno dato vita ad un giudizio, davanti alla prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che si è definitivamente concluso con l'affermazione dell'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Generale.

Dal venir meno dell'interesse delle regioni ricorrenti all'annullamento degli atti impugnati consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 19 settembre 1978 il Presidente della Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione: a) contro il decreto della Procura Generale della Corte dei Conti n. 14989 del 17 aprile 1978, che lo ha citato a comparire dinanzi alla Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile; b) contro il conseguente decreto del Presidente della prima Sezione giurisdizionale che ha fissato l'udienza del 19 dicembre 1978. Ciò in quanto il ricorrente, con gli atti impugnati, è stato, dapprima, obbligato alla presentazione del rendiconto delle somme concesse dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e, poi, messo in mora nell'adempimento di quell'obbligo con la fissazione di un termine. Il giudizio in sede di giurisdizione contabile introdotto dall'atto impugnato riguardava la gestione dei fondi assegnati dallo Stato negli anni 1973 e 1974 per l'esercizio delle funzioni delegate, con riferimento a capitoli vari dei Ministeri dell'Agricoltura e foreste, Lavori pubblici, Sanità, Trasporti e aviazione civile. Secondo la regione ricorrente non vi è obbligo di presentazione del rendiconto alla Corte dei Conti per l'impiego delle somme relative alle funzioni delegate, per un triplice ordine di ragioni. Innanzitutto perché anche tali funzioni, al pari di tutte le funzioni conferite con legge, sono proprie delle regioni sino a quando restino in vigore le leggi di delega. In secondo luogo, perché la legge quadro in materia di contabilità regionale (legge 19 maggio 1976 n. 335) contempla la competenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa e per danni, senza menzionare il giudizio di conto. Infine, perché non solo i fondi relativi a funzioni delegate, ma tutti i fondi destinati alle regioni (meno quelli provenienti da tributi propri e da entrate patrimoniali) trovano una previa collocazione nel bilancio statale. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, invece, l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili. Innanzitutto, perché non potrebbe negarsi il potere del Procuratore Generale di introdurre un giudizio contabile davanti alla Corte dei Conti. In secondo luogo, perché non sarebbe lesa la sfera di attribuzioni regionali dal fatto che un organo della regione venga convenuto davanti ad un giudice della Repubblica. In terzo luogo, perché il conflitto sarebbe meramente virtuale e la regione si limiterebbe a contestare, nel merito, la fondatezza della domanda formulata nell'atto di citazione. E, infine, perché l'atto impugnato non sarebbe idoneo ad affermare una competenza e a negarne o a menomarne una altrui. La prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava inammissibile l'azione promossa dalla Procura Generale (decisione n. 48 del 7 giugno 1979) e la decisione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 14 ottobre 1981 (depositata il 6 febbraio 1982), respingendo l'appello proposto contro la decisione di primo grado, chiudeva definitivamente il giudizio iniziato con la richiesta della Procura Generale. 2. - Con ricorso notificato il 28 settembre 1978 il Presidente della Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro un atto della Procura Generale della Corte dei Conti identico al precedente (17 aprile 1978, n. 14988) nonché, per quanto necessario, contro l'istanza, in data 16 luglio 1977, peraltro mai notificata né comunicata alla Regione, con la quale la medesima Procura Generale ha chiesto che fosse fissato, alla Regione Lombardia, un termine per la presentazione dei rendiconti concernenti la gestione dei fondi assegnati dallo Stato negli esercizi finanziari 1973 e 1974 per lo svolgimento delle funzioni delegate indicate al numero precedente. Secondo la regione ricorrente la tesi della Procura Generale della Corte dei Conti è incompatibile con l'assetto complessivo dettato, per i rapporti Stato-Regioni, dalle norme costituzionali e da quelle di legge ordinaria che possono considerarsi direttamente attuative e integrative di queste ultime. L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, ha sostenuto l'inammissibilità del conflitto proposto, per gli stessi motivi fatti valere nel precedente giudizio. La citata decisione 14 ottobre 1981-6 febbraio 1982 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti ha posto fine anche al conflitto sollevato dalla Regione Lombardia. Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto atti di contenuto identico, oltreché atti a questi connessi da un legame di dipendenza, i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi. Tali atti della Procura Generale della Corte dei Conti, impugnati dalle [OSCURATO:PERSONA] e Lombardia, hanno dato vita ad un giudizio, davanti alla prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che si è definitivamente concluso con l'affermazione dell'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Generale. Dal venir meno dell'interesse delle regioni ricorrenti all'annullamento degli atti impugnati consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 619/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris