Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 619/1988
ECLI:IT:COST:1988:619
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 19 settembre 1978 il Presidente
della Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione: a)
contro il decreto della Procura Generale della Corte dei Conti n.
14989 del 17 aprile 1978, che lo ha citato a comparire dinanzi alla
Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile; b) contro il
conseguente decreto del Presidente della prima Sezione
giurisdizionale che ha fissato l'udienza del 19 dicembre 1978. Ciò
in quanto il ricorrente, con gli atti impugnati, è stato, dapprima,
obbligato alla presentazione del rendiconto delle somme concesse
dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e, poi, messo in
mora nell'adempimento di quell'obbligo con la fissazione di un
termine.
Il giudizio in sede di giurisdizione contabile introdotto
dall'atto impugnato riguardava la gestione dei fondi assegnati dallo
Stato negli anni 1973 e 1974 per l'esercizio delle funzioni delegate,
con riferimento a capitoli vari dei Ministeri dell'Agricoltura e
foreste, Lavori pubblici, Sanità, Trasporti e aviazione civile.
Secondo la regione ricorrente non vi è obbligo di presentazione
del rendiconto alla Corte dei Conti per l'impiego delle somme
relative alle funzioni delegate, per un triplice ordine di ragioni.
Innanzitutto perché anche tali funzioni, al pari di tutte le
funzioni conferite con legge, sono proprie delle regioni sino a
quando restino in vigore le leggi di delega. In secondo luogo,
perché la legge quadro in materia di contabilità regionale (legge
19 maggio 1976 n. 335) contempla la competenza della Corte dei Conti
in materia di responsabilità amministrativa e per danni, senza
menzionare il giudizio di conto. Infine, perché non solo i fondi
relativi a funzioni delegate, ma tutti i fondi destinati alle regioni
(meno quelli provenienti da tributi propri e da entrate patrimoniali)
trovano una previa collocazione nel bilancio statale.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, invece, l'inammissibilità
del ricorso sotto vari profili. Innanzitutto, perché non potrebbe
negarsi il potere del Procuratore Generale di introdurre un giudizio
contabile davanti alla Corte dei Conti. In secondo luogo, perché non
sarebbe lesa la sfera di attribuzioni regionali dal fatto che un
organo della regione venga convenuto davanti ad un giudice della
Repubblica. In terzo luogo, perché il conflitto sarebbe meramente
virtuale e la regione si limiterebbe a contestare, nel merito, la
fondatezza della domanda formulata nell'atto di citazione. E, infine,
perché l'atto impugnato non sarebbe idoneo ad affermare una
competenza e a negarne o a menomarne una altrui.
La prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava
inammissibile l'azione promossa dalla Procura Generale (decisione n.
48 del 7 giugno 1979) e la decisione delle Sezioni Unite della Corte
dei Conti del 14 ottobre 1981 (depositata il 6 febbraio 1982),
respingendo l'appello proposto contro la decisione di primo grado,
chiudeva definitivamente il giudizio iniziato con la richiesta della
Procura Generale.
2. - Con ricorso notificato il 28 settembre 1978 il Presidente
della Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro
un atto della Procura Generale della Corte dei Conti identico al
precedente (17 aprile 1978, n. 14988) nonché, per quanto necessario,
contro l'istanza, in data 16 luglio 1977, peraltro mai notificata né
comunicata alla Regione, con la quale la medesima Procura Generale ha
chiesto che fosse fissato, alla Regione Lombardia, un termine per la
presentazione dei rendiconti concernenti la gestione dei fondi
assegnati dallo Stato negli esercizi finanziari 1973 e 1974 per lo
svolgimento delle funzioni delegate indicate al numero precedente.
Secondo la regione ricorrente la tesi della Procura Generale della
Corte dei Conti è incompatibile con l'assetto complessivo dettato,
per i rapporti Stato-Regioni, dalle norme costituzionali e da quelle
di legge ordinaria che possono considerarsi direttamente attuative e
integrative di queste ultime.
L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, ha sostenuto
l'inammissibilità del conflitto proposto, per gli stessi motivi
fatti valere nel precedente giudizio.
La citata decisione 14 ottobre 1981-6 febbraio 1982 delle Sezioni
Unite della Corte dei Conti ha posto fine anche al conflitto
sollevato dalla Regione Lombardia.
Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto atti di contenuto identico,
oltreché atti a questi connessi da un legame di dipendenza, i
giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
Tali atti della Procura Generale della Corte dei Conti, impugnati
dalle [OSCURATO:PERSONA] e Lombardia, hanno dato vita ad un giudizio,
davanti alla prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che
si è definitivamente concluso con l'affermazione
dell'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Generale.
Dal venir meno dell'interesse delle regioni ricorrenti
all'annullamento degli atti impugnati consegue la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in
ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI