CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06227/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5933 / 20 1 9 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, CIRC.[OSCURATO:PERSONA], N. 123 -controricorrente- e nei confronti di I.N.P.S. –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 29 -resistente- avverso la sentenza n. 4916/201 8 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositatal’11 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA] e dell’I.N.P.S. , avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. ha accolto l’appello di quest’ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma,che ne aveva rigettato l’originario ricorso. Il contenzioso traeva origine dall’istanza di rimborso rivolta all’Erario dalMarsico con riferimento alle prestazioni corrispostegli dal Fondo integrativo I.N.P.S. al quale era iscritto, sul presupposto della mancata applicazione, sulle stesse, dell’aliquota agevolata stabilita dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. I giudici d’appello hanno rilevato la mancata applicazione, nei confronti del contribuente, degli artt. 21, comma 3, e 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005; tali norme avevano infatti abrogato, anche retroattivamente, l’attività di riliquidazione delle ritenute, da parte dell’Amministrazione, sulla base dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio per le prestazioni previdenziali, alla quale invece l’Ufficio aveva proceduto nel caso di specie. 3. Il ricorso erariale è affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha depositato controricorso.L’ente previdenziale ha depositato atto contenente procura alle liti, senza svolgere difese. Considerato che: 1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 202/2005. L’Agenzia delle Entrate osserva che il contribuente era stato assunto nel 1970 e collocato a riposo nel 200 5; pertanto, poiché il fondo integrativo al quale era iscritto era stato soppresso nel 1999, per effetto dell’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144 (che aveva contestualmente disposto la cessazione delle aliquote contributive previste per il suo finanziamento), i montanti pensionistici dovevano intendersi maturati prima di tale data; al contribuente, pertanto, non andava applicata l’aliquota prevista dal regime successivo, limitata ai montanti delle prestazioni accumulati a partire dal 1° gennaio 2007, ma quella di cui alla disciplina previgente, come in effetti applicata. 2. Occorre preliminarmente rilevare che, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18 dicembre 2024, il controricorrente ha dichiarato di rinunziare all’azione. Tale rinunzia determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio. Essa, infatti, è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (così Cass. n. 18255/2004).Pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di Cassazione, l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata dell'affermato creditore è significativo della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell’interesse delle controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta (v. Cass. n. 28183/2024 in analoga fattispecie). In mancanza di accettazione della controparte, la rinunzia non osta a che il Collegio si pronunzi sulle spese, al fine della quale occorre anche considerare la fondatezza del motivo, alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti I.N.P.S. ( v. ad es. Cass. n. 22665/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata), ai quali integralmente occorre riportarsi. In tal senso, appare comunque equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in quanto l’orientamento favorevole all’Amministrazione si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;dichiara interamente compensa te tra le partile spese di lite dei g