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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36921/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ed avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Campobasso ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA], attinto al collo con un coltello nel corso di un litigio originato da questioni afferenti alla cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA] molisano, nel condividere le valutazioni espresse dal Giudice dell'udienza preliminare e ritenere, per contro, l'infondatezza delle obiezioni svolte dall'imputato, ha osservato, tra l'altro, che, una volta formatosi il giudicato sull'ordinanza applicativa della misura cautelare, la sua revoca o la sostituzione presuppongono la sopravvenienza di nuovi elementi tali da giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati, ed aggiunto che, nel caso di specie, le circostanze segnalate da [OSCURATO:PERSONA] non incidono sulle conclusioni già raggiunte in termini sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.

Con riferimento al primo aspetto, ha rilevato, innanzitutto, che le conversazioni intercorse via Whatsapp tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che i due organizzarono, insieme a [OSCURATO:PERSONA], una spedizione punitiva ai suoi danni, dovendosi considerare, al riguardo, che ai propositi bellicosi manifestati da [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a «dare una lezione» a [OSCURATO:PERSONA] — il quale si era lamentato, con lui ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], per la qualità della sostanza stupefacente che gli era stata consegnata — fa da contraltare il più prudente atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], sì da qualificare il dialogo come diretto ad un «chiarimento» tra le parti della contestata transazione illecita.

Il Tribunale del riesame ha, ancora, segnalato che il tragico esito del confronto, nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato lesioni non compatibili con un'aggressione armata, è coerente con la ricostruzione secondo cui fu l'imputato ad impugnare il coltello e ad utilizzarlo per sferrare il colpo letale, e condiviso la valutazione del giudice procedente, che ha interpretato l'intervenuto rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di elemento sintomatico della sussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

Il collegio molisano ha, per altro verso, attestato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, sub specie di pericolo sia di reiterazione della condotta criminosa che di pericolo di fuga, in ragione delle modalità del fatto, della sua intrinseca offensività, dell'intervenuto rinvio a giudizio, nonché alla luce della consuetudine dell'imputato con le sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Ha, infine, stimato che la custodia cautelare in carcere sia tuttora conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, posto che misure meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari, anche se assistiti da strumenti elettronici di controllo, lascerebbero a [OSCURATO:PERSONA] eccessiva libertà di azione e movimento, così rivelandosi inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione del reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale, premessa la ricostruzione dei principali snodi del procedimento, scanditi dai provvedimenti resi in materia cautelare e da quelli relativi all'esercizio dell'azione penale, indica, innanzitutto, le acquisizioni istruttorie successive alla formazione del giudicato cautelare che, a suo modo di vedere, sono idonee a giustificare un nuovo apprezzamento dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura di massimo rigore.

Rileva, in particolare, che detti elementi confermano che egli, già prima della comparsa e dell'utilizzo del coltello, ha subito pesanti e violente percosse — che gli hanno provocato severe lesioni al capo, le cui tracce permanevano, come dimostrato dalla certificazione sanitaria in atti, ancora a distanza di quindici giorni dall'accaduto — che attestano che l'episodio va incardinato nel contesto di una programmata e preordinata spedizione punitiva ai suoi danni.

Sottolinea, ulteriormente, che le più recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] smentiscono le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine al pericolo di fuga, essendo stato chiarito che egli, subito dopo avere attinto [OSCURATO:PERSONA], non ha cercato di allontanarsi ed ha, invece, avvertito i familiari ed atteso l'intervento delle forze dell'ordine.

Il ricorso eccepisce, su queste basi, il travisamento dei dati istruttori e la carenza assoluta di motivazione, apparente e caratterizzata da affermazioni illogiche ed apodittiche, dell'ordinanza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dei principi del c.d.

«giudicato cautelare».

Ascrive, in dettaglio, al Tribunale del riesame di avere assegnato rilievo, nella messe di sopravvenienze indicate, alle sole comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quali, peraltro, ha offerto un'interpretazione apodittica, illogica e sganciata dall'evoluzione concreta dei fatti, frutto della decontestualizzazione di alcune frasi rispetto al tenore ed all'esito del colloquio.

Segnala, al riguardo, che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad evitare lo scontro, è altrettanto vero che egli ha finito per accettare la decisione dell'interlocutore, prendendo atto del fallimento del tentativo di rinviare, quantomeno, la discussione al successivo 27 dicembre.

Parimenti illogiche sono, continua il ricorrente, le considerazioni dedicate dal Tribunale del riesame alla ricostruzione della genesi del fatto storico, operata a partire del solo tragico esito e sul fallace postulato che assegna a [OSCURATO:PERSONA] la veste di unica vittima senza tener conto delle accertate finalità che spinsero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a portarsi sotto la sua abitazione.

Le più recenti acquisizioni istruttorie avrebbero imposto, a giudizio del ricorrente, un nuovo e diverso apprezzamento dell'entità delle esigenze cautelari in ragione dei prodromi e delle modalità di svolgimento della vicenda, che lo ha visto reagire all'aggressione portata da contraddittori in condizioni di superiorità numerica. [OSCURATO:PERSONA] si duole, inoltre, dell'assenza di motivazione in merito alle ulteriori censure contenute nell'atto di appello, concernenti: la documentazione sanitaria relativa alle lesioni da lui patite per essere stato duramente colpito alla testa; le fotografie che ritraggono il furgone a bordo del quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono portati sul teatro dello scontro; le analisi effettuate in ordine alle tracce di assunzione di sostanze stupefacente ed alla sua dedizione al consumo di cocaina ed alcol.

Lamenta, sotto altro aspetto, che il Tribunale del riesame non abbia illustrato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere l'inidoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione della condotta criminosa o quello di fuga del quale, ribadisce, già le più recenti di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] attestano l'insussistenza e che, aggiunge, sarebbe, comunque, eliso dall'apposizione del c.d. braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).

L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello.

3. Nel caso in esame, il tema controverso attiene all'idoneità delle acquisizioni istruttorie sopravvenute alla formazione del giudicato ad incidere, ferma restando la qualificazione giuridica del fatto in chiave di omicidio volontario, su entità e pregnanza delle esigenze cautelari.

Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili, sia preesistenti che successive alla formazione del giudicato cautelare.

La lettura delle comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convince, invero, del fatto che l'insistenza del primo nel promuovere — ad onta della sacralità del momento (i fatti si sono svolti nella serata del 24 dicembre) — l'immediata definizione della controversia con [OSCURATO:PERSONA] è discesa dalla veemenza delle recriminazioni dell'odierno ricorrente il quale, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2022, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] con espressioni risentite e minacciose, preannunciando che egli avrebbe fatto valere, senza mezzi termini, le proprie ragioni in occasione dell'incontro che stava per avere luogo («vi faccio vedere io mo' che venite»).

Il dato trova, d'altro canto, pieno riscontro nella documentazione allegata al ricorso, che attesta che [OSCURATO:PERSONA], tra le 21:35:47 e le 22:50:57 — subito dopo, cioè, lo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — effettuò 65 chiamate (le prime diciassette delle quali errando nella composizione del numero) all'utenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, per contro, lo chiamò soltanto alle 22:04:01, e gli telefonò, da ultimo alle 22:47:36 ed alle 22:50:57.

Il complesso delle evidenze disponibili accredita, dunque, la ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha posto in correlazione l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nella quale sono stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA], primo bersaglio delle lamentele dell'acquirente della sostanza stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA], al dinamismo dell'esagitato [OSCURATO:PERSONA], che i contraddittori pensarono di poter contenere recandosi all'appuntamento in superiorità numerica e predisponendosi alla violenta contesa fisica che, per quanto emerge dall'apporto di [OSCURATO:PERSONA], si scatenò non appena [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrarono in contatto.4.

In questo contesto, se l'atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] dopo avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con il coltello, per come descritto da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue più recenti dichiarazioni, legittima una rivisitazione delle conclusioni raggiunte in punto di concretezza del pericolo di fuga e di idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a prevenirlo, non altrettanto può dirsi per le esigenze di natura specialpreventiva, la cui consistenza è stata soppesata dal Tribunale del riesame in termini che si sottraggono al potere censorio del giudice di legittimità.

Per quanto, infatti, si possa dubitare del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in quella circostanza, abbia agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope e sebbene, sotto altro profilo, possa effettivamente ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi accompagnatori l'intento di mettere a tacere le lagnanze di [OSCURATO:PERSONA] con la forza della violenza, l'ordinanza impugnata restituisce l'immagine di un imputato che, strenuamente risoluto a contestare a [OSCURATO:PERSONA] la consegna, al costo di cinquanta euro, di una partita di stupefacente del tutto insoddisfacente, per quantità e qualità, ha provocato lo scontro, al quale si è accostato munendosi di un'arma da utilizzare per garantirsi il successo a dispetto dell'inferiorità numerica.

Ineccepibili si palesano, su queste basi, le osservazioni che il Tribunale del riesame ha dedicato all'entità delle esigenze specialpreventive, da stimarsi immutata in ragione delle efferate modalità del fatto, della sua massima offensività, della personalità dell'autore, così come alla necessità di mantenere il più rigoroso regime intramurario, dovendosi temere che [OSCURATO:PERSONA], se sottoposto a misura meno afflittiva, approfitti della relative libertà di movimento, non inibita dall'apposizione di strumenti elettronici di controllo, per rendersi protagonista di analoghe imprese criminose.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ed avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Campobasso ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA], attinto al collo con un coltello nel corso di un litigio originato da questioni afferenti alla cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA] molisano, nel condividere le valutazioni espresse dal Giudice dell'udienza preliminare e ritenere, per contro, l'infondatezza delle obiezioni svolte dall'imputato, ha osservato, tra l'altro, che, una volta formatosi il giudicato sull'ordinanza applicativa della misura cautelare, la sua revoca o la sostituzione presuppongono la sopravvenienza di nuovi elementi tali da giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati, ed aggiunto che, nel caso di specie, le circostanze segnalate da [OSCURATO:PERSONA] non incidono sulle conclusioni già raggiunte in termini sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Con riferimento al primo aspetto, ha rilevato, innanzitutto, che le conversazioni intercorse via Whatsapp tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che i due organizzarono, insieme a [OSCURATO:PERSONA], una spedizione punitiva ai suoi danni, dovendosi considerare, al riguardo, che ai propositi bellicosi manifestati da [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a «dare una lezione» a [OSCURATO:PERSONA] — il quale si era lamentato, con lui ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], per la qualità della sostanza stupefacente che gli era stata consegnata — fa da contraltare il più prudente atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], sì da qualificare il dialogo come diretto ad un «chiarimento» tra le parti della contestata transazione illecita. Il Tribunale del riesame ha, ancora, segnalato che il tragico esito del confronto, nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato lesioni non compatibili con un'aggressione armata, è coerente con la ricostruzione secondo cui fu l'imputato ad impugnare il coltello e ad utilizzarlo per sferrare il colpo letale, e condiviso la valutazione del giudice procedente, che ha interpretato l'intervenuto rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di elemento sintomatico della sussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Il collegio molisano ha, per altro verso, attestato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, sub specie di pericolo sia di reiterazione della condotta criminosa che di pericolo di fuga, in ragione delle modalità del fatto, della sua intrinseca offensività, dell'intervenuto rinvio a giudizio, nonché alla luce della consuetudine dell'imputato con le sostanze stupefacenti ed alcoliche. Ha, infine, stimato che la custodia cautelare in carcere sia tuttora conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, posto che misure meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari, anche se assistiti da strumenti elettronici di controllo, lascerebbero a [OSCURATO:PERSONA] eccessiva libertà di azione e movimento, così rivelandosi inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale, premessa la ricostruzione dei principali snodi del procedimento, scanditi dai provvedimenti resi in materia cautelare e da quelli relativi all'esercizio dell'azione penale, indica, innanzitutto, le acquisizioni istruttorie successive alla formazione del giudicato cautelare che, a suo modo di vedere, sono idonee a giustificare un nuovo apprezzamento dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura di massimo rigore. Rileva, in particolare, che detti elementi confermano che egli, già prima della comparsa e dell'utilizzo del coltello, ha subito pesanti e violente percosse — che gli hanno provocato severe lesioni al capo, le cui tracce permanevano, come dimostrato dalla certificazione sanitaria in atti, ancora a distanza di quindici giorni dall'accaduto — che attestano che l'episodio va incardinato nel contesto di una programmata e preordinata spedizione punitiva ai suoi danni. Sottolinea, ulteriormente, che le più recenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] smentiscono le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine al pericolo di fuga, essendo stato chiarito che egli, subito dopo avere attinto [OSCURATO:PERSONA], non ha cercato di allontanarsi ed ha, invece, avvertito i familiari ed atteso l'intervento delle forze dell'ordine. Il ricorso eccepisce, su queste basi, il travisamento dei dati istruttori e la carenza assoluta di motivazione, apparente e caratterizzata da affermazioni illogiche ed apodittiche, dell'ordinanza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dei principi del c.d. «giudicato cautelare». Ascrive, in dettaglio, al Tribunale del riesame di avere assegnato rilievo, nella messe di sopravvenienze indicate, alle sole comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quali, peraltro, ha offerto un'interpretazione apodittica, illogica e sganciata dall'evoluzione concreta dei fatti, frutto della decontestualizzazione di alcune frasi rispetto al tenore ed all'esito del colloquio. Segnala, al riguardo, che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad evitare lo scontro, è altrettanto vero che egli ha finito per accettare la decisione dell'interlocutore, prendendo atto del fallimento del tentativo di rinviare, quantomeno, la discussione al successivo 27 dicembre. Parimenti illogiche sono, continua il ricorrente, le considerazioni dedicate dal Tribunale del riesame alla ricostruzione della genesi del fatto storico, operata a partire del solo tragico esito e sul fallace postulato che assegna a [OSCURATO:PERSONA] la veste di unica vittima senza tener conto delle accertate finalità che spinsero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a portarsi sotto la sua abitazione. Le più recenti acquisizioni istruttorie avrebbero imposto, a giudizio del ricorrente, un nuovo e diverso apprezzamento dell'entità delle esigenze cautelari in ragione dei prodromi e delle modalità di svolgimento della vicenda, che lo ha visto reagire all'aggressione portata da contraddittori in condizioni di superiorità numerica. [OSCURATO:PERSONA] si duole, inoltre, dell'assenza di motivazione in merito alle ulteriori censure contenute nell'atto di appello, concernenti: la documentazione sanitaria relativa alle lesioni da lui patite per essere stato duramente colpito alla testa; le fotografie che ritraggono il furgone a bordo del quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono portati sul teatro dello scontro; le analisi effettuate in ordine alle tracce di assunzione di sostanze stupefacente ed alla sua dedizione al consumo di cocaina ed alcol. Lamenta, sotto altro aspetto, che il Tribunale del riesame non abbia illustrato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere l'inidoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione della condotta criminosa o quello di fuga del quale, ribadisce, già le più recenti di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] attestano l'insussistenza e che, aggiunge, sarebbe, comunque, eliso dall'apposizione del c.d. braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello. 3. Nel caso in esame, il tema controverso attiene all'idoneità delle acquisizioni istruttorie sopravvenute alla formazione del giudicato ad incidere, ferma restando la qualificazione giuridica del fatto in chiave di omicidio volontario, su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili, sia preesistenti che successive alla formazione del giudicato cautelare. La lettura delle comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convince, invero, del fatto che l'insistenza del primo nel promuovere — ad onta della sacralità del momento (i fatti si sono svolti nella serata del 24 dicembre) — l'immediata definizione della controversia con [OSCURATO:PERSONA] è discesa dalla veemenza delle recriminazioni dell'odierno ricorrente il quale, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2022, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] con espressioni risentite e minacciose, preannunciando che egli avrebbe fatto valere, senza mezzi termini, le proprie ragioni in occasione dell'incontro che stava per avere luogo («vi faccio vedere io mo' che venite»). Il dato trova, d'altro canto, pieno riscontro nella documentazione allegata al ricorso, che attesta che [OSCURATO:PERSONA], tra le 21:35:47 e le 22:50:57 — subito dopo, cioè, lo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — effettuò 65 chiamate (le prime diciassette delle quali errando nella composizione del numero) all'utenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, per contro, lo chiamò soltanto alle 22:04:01, e gli telefonò, da ultimo alle 22:47:36 ed alle 22:50:57. Il complesso delle evidenze disponibili accredita, dunque, la ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha posto in correlazione l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nella quale sono stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA], primo bersaglio delle lamentele dell'acquirente della sostanza stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA], al dinamismo dell'esagitato [OSCURATO:PERSONA], che i contraddittori pensarono di poter contenere recandosi all'appuntamento in superiorità numerica e predisponendosi alla violenta contesa fisica che, per quanto emerge dall'apporto di [OSCURATO:PERSONA], si scatenò non appena [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrarono in contatto.4. In questo contesto, se l'atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] dopo avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con il coltello, per come descritto da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue più recenti dichiarazioni, legittima una rivisitazione delle conclusioni raggiunte in punto di concretezza del pericolo di fuga e di idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a prevenirlo, non altrettanto può dirsi per le esigenze di natura specialpreventiva, la cui consistenza è stata soppesata dal Tribunale del riesame in termini che si sottraggono al potere censorio del giudice di legittimità. Per quanto, infatti, si possa dubitare del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in quella circostanza, abbia agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope e sebbene, sotto altro profilo, possa effettivamente ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi accompagnatori l'intento di mettere a tacere le lagnanze di [OSCURATO:PERSONA] con la forza della violenza, l'ordinanza impugnata restituisce l'immagine di un imputato che, strenuamente risoluto a contestare a [OSCURATO:PERSONA] la consegna, al costo di cinquanta euro, di una partita di stupefacente del tutto insoddisfacente, per quantità e qualità, ha provocato lo scontro, al quale si è accostato munendosi di un'arma da utilizzare per garantirsi il successo a dispetto dell'inferiorità numerica. Ineccepibili si palesano, su queste basi, le osservazioni che il Tribunale del riesame ha dedicato all'entità delle esigenze specialpreventive, da stimarsi immutata in ragione delle efferate modalità del fatto, della sua massima offensività, della personalità dell'autore, così come alla necessità di mantenere il più rigoroso regime intramurario, dovendosi temere che [OSCURATO:PERSONA], se sottoposto a misura meno afflittiva, approfitti della relative libertà di movimento, non inibita dall'apposizione di strumenti elettronici di controllo, per rendersi protagonista di analoghe imprese criminose. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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