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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13067/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 1 marzo 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Zocca (MO) il 3 novembre 2015.

L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussunnere il fatto qui in esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131 bis cod. pen.

Il secondo motivo di ricorso si basa sull'assunto, manifestamente errato in diritto, che la sospensione condizionale della pena sia causa estintiva del reato a cui consegue la competenza prefettizia ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alla patente di guida.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 igliercestensore [OSCURATO:PERSONA] enia [OSCURATO:PERSONA] àt [OSCURATO:PERSONA] /L o E P O S -17i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 1 marzo 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Zocca (MO) il 3 novembre 2015. L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussunnere il fatto qui in esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131 bis cod. pen. Il secondo motivo di ricorso si basa sull'assunto, manifestamente errato in diritto, che la sospensione condizionale della pena sia causa estintiva del reato a cui consegue la competenza prefettizia ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alla patente di guida. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 igliercestensore [OSCURATO:PERSONA] enia [OSCURATO:PERSONA] àt [OSCURATO:PERSONA] /L o E P O S -17i
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