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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23294/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art.672 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti decisioni: i) sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in data 20 giugno 2014 del del Tribunale di Udine (divenuta irrevocabile il 28 settembre 2015), anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per diversi reati di furto aggravato in abitazione e per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale commessi tra Ronchis (Udine) e Latisana (Udine) nel periodo dal 14 febbraio 2012 ed il 21 febbraio 2012; ii) sentenza in data 8 febbraio 2017 del Tribunale di Venezia (divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2019), anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa per reati di furto in abitazione aggravato e per un episodio di ricettazione commessi tra Musile di Piave, [OSCURATO:PERSONA] e Mirano nel periodo di tempo tra il 5 luglio 2012 ed il 10 luglio 2013. 1.1.In particolare, il giudice della esecuzione ha escluso che i reati sopra indicati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso trattandosi di condotte del tutto disomogenee sotto il profilo temporale e spaziale tenuto anche conto della assenza di elementi a conferma di una iniziale ideazione dei reati commessi nel luglio del 2012 nel territorio veneziano.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché per motivazione carente, contraddittoria ed illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è infondato.

2. Va premesso che appartiene al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale l'unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della continuazione fra più reati anche quando l'applicazione dell'istituto sia invocata in sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita, nel senso che l'autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale I' iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità.

Ne consegue che la relativa soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito.

Resta comunque escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del "disegno" criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 18340 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scarda, Rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833).

A tal fine l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione.

2.1. Dal momento che la presunzione di innocenza è estranea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli stessi indici non basta in questa sede a configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli concomitante alla commissione del primo reato della serie rispetto al quale invoca la continuazione.E' stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476).

2.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con l'indicato indirizzo giurisprudenziale - il decorso del tempo per essersi le attività delittuose, sviluppate nel corso di alcuni mesi ed in differenti provincie (Udine e Venezia) ed evidenziando che non vi è prova che il secondo gruppo di furti nel veneziano fossero già stati programmati insieme a quelli commessi nell'udinese.

Orbene, a fronte di tale ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, nessuna significativa allegazione risulta essere stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] , il quale genericamente deduce l'identità dei reati, la loro vicinanza temporale, senza però contestare in modo specifico l'accertata assenza di elementi che consentano di ritenere che i due differenti gruppi di reati siano stati programmati unitariamente ab origine .

3. Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art.672 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti decisioni: i) sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in data 20 giugno 2014 del del Tribunale di Udine (divenuta irrevocabile il 28 settembre 2015), anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per diversi reati di furto aggravato in abitazione e per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale commessi tra Ronchis (Udine) e Latisana (Udine) nel periodo dal 14 febbraio 2012 ed il 21 febbraio 2012; ii) sentenza in data 8 febbraio 2017 del Tribunale di Venezia (divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2019), anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa per reati di furto in abitazione aggravato e per un episodio di ricettazione commessi tra Musile di Piave, [OSCURATO:PERSONA] e Mirano nel periodo di tempo tra il 5 luglio 2012 ed il 10 luglio 2013. 1.1.In particolare, il giudice della esecuzione ha escluso che i reati sopra indicati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso trattandosi di condotte del tutto disomogenee sotto il profilo temporale e spaziale tenuto anche conto della assenza di elementi a conferma di una iniziale ideazione dei reati commessi nel luglio del 2012 nel territorio veneziano. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché per motivazione carente, contraddittoria ed illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato. 2. Va premesso che appartiene al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale l'unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della continuazione fra più reati anche quando l'applicazione dell'istituto sia invocata in sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita, nel senso che l'autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale I' iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Ne consegue che la relativa soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Resta comunque escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del "disegno" criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 18340 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scarda, Rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833). A tal fine l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione. 2.1. Dal momento che la presunzione di innocenza è estranea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli stessi indici non basta in questa sede a configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli concomitante alla commissione del primo reato della serie rispetto al quale invoca la continuazione.E' stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476). 2.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con l'indicato indirizzo giurisprudenziale - il decorso del tempo per essersi le attività delittuose, sviluppate nel corso di alcuni mesi ed in differenti provincie (Udine e Venezia) ed evidenziando che non vi è prova che il secondo gruppo di furti nel veneziano fossero già stati programmati insieme a quelli commessi nell'udinese. Orbene, a fronte di tale ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, nessuna significativa allegazione risulta essere stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] , il quale genericamente deduce l'identità dei reati, la loro vicinanza temporale, senza però contestare in modo specifico l'accertata assenza di elementi che consentano di ritenere che i due differenti gruppi di reati siano stati programmati unitariamente ab origine . 3. Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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