CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele Bove;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORAGGIO TULLIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la SENTENZA n. 2388/2020 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI depositata il 29/06/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Lette le memorie del controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. Con atto di citazione notificato in data 27/1/2007 CoraggioGiuseppe ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], figlio del fu CoraggioGiovanni), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VigliottiCarmela, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], figlio delfu [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], figlio del fu [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato aNapoli, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], figlio del fu [OSCURATO:PERSONA]), CoraggioSergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaRosaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il[OSCURATO:DATA_NASCITA], figlia del fu [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di ereditestamentari di [OSCURATO:PERSONA], convenivano ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] in Ippolito innanzi al Tribunale di Napoliper sentir dichiarare non solo la loro qualità di eredi della defuntaRic. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026ma anche di tutti gli altri suoi nipoti: [OSCURATO:PERSONA], VigliottiAngelina, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], figlio del fuCoraggio Vincenzo), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],il [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.q. di erede figlio del fu [OSCURATO:PERSONA] a suavolta figlio del fu [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (nata aSora, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.q. di erede figlia del fu [OSCURATO:PERSONA] asua volta figlio del fu [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LoredanaLibertina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VenerusoMariano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoraggioMaria (figlia del fu [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CoraggioVirginia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA].Gli attori chiedevano inoltre di dichiarare devoluto per testamentol’importo di euro 82.589,27, condannare la convenuta allarestituzione del detto importo, stabilire la parte di tale sommanecessaria all’adempimento degli oneri indicati in testamentononché ripartire il residuo tra tutti i nipoti e condannare laconvenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] in Ippolito, chiedendo il rigetto delledomande attoree.Il Tribunale di Napoli, sezione distacca di Marano, con sentenzan. 1173 del 24/11/2011, accoglieva integralmente la domandaproposta dagli attori, dichiarandoli per effetto eredi della defuntaDa [OSCURATO:PERSONA], condannando la convenuta alpagamento di euro 2.180,29 a favore di ognuno dei soggettiindicati come beneficiari del lascito.Ric. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello,chiedendo la riforma della sentenza. In particolare, l’appellantecensurava la sentenza impugnata, non solo per non aver ilgiudice di primo grado ritenuto di dover ammettere la provatestimoniale richiesta, finalizzata a provare l’esistenza dell’animusdonandi in capo alla defunta all’atto di apertura del contocorrente cointestato alla stessa e alla convenuta, a firmadisgiunta, ma anche sotto il profilo della violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio relativoalla legittimazione attiva e/o alla titolarità attiva del rapportogiuridico controverso.L’appellante lamentava, inoltre, la non corretta valutazione dellaprova documentale e l’errata regolamentazione delle spese di lite.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto integraledell’appello.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2388 del29/6/2020, rigettava il gravame, condannando l’appellante alpagamento delle spese di lite.La Corte territoriale richiamava, innanzitutto, il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l’atto dicointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una sommadi denaro depositata presso un istituto di credito che risultiessere appartenuta a uno solo dei contestatari, può esserequalificato come donazione indiretta solo quando sia verificatal’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamentoche il proprietario del denaro non aveva, nel momento della dettacointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Pertanto, ilgiudice di secondo grado affermava che la cointestazione di unRic. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026conto corrente bancario, in sé e per sé considerata, non comportaalcuna presunzione in merito alla natura donativa del negoziorealizzato, non potendosi considerare in re ipsa la prova dellospirito di liberalità. L’intento liberale, realizzato secondo taleschema, non potrà, quindi, mai emergere, in via diretta, dalnegozio concretamente posto in essere dalle parti, ma dovràinvece essere desunto attraverso un accertamento rigoroso ditutte le circostanze fattuali che hanno caratterizzato le singoleipotesi considerate, le quali possono essere provate anchemediante l’assunzione di una prova testimoniale. Nel caso dispecie, l’appellante non aveva offerto, secondo il Collegio, alcunelemento probatorio dal quale poter desumere l’esistenza di taleanimus donandi, ma anzi la volontà della de cuius di escluderequalsiasi intento donativo nei confronti della stessa emergeva inmaniera chiara ed univoca dalla stessa disposizionetestamentaria con la quale [OSCURATO:PERSONA] dispone a favore dei nipoti di tutto l’ammontarecompleto del deposito finanziario.Inoltre, l’attribuzione in denaro della de cuius a [OSCURATO:PERSONA],secondo il giudice di merito, dimostra la volontà che le sommeesistenti sul conto acceso presso la banca dovessero essereIn ordine poi all’asserita accettazione dell’eredità per factaconcludentia esclusivamente da parte di coloro che hannoproposto l’azione giudiziaria e non anche dei sette nipoti che nonsi sono costituiti, il Collegio rilevava come gli stessi, quali ereditestamentari, risultavano correttamente evocati in giudiziotrattandosi di litisconsorzio necessario. Tale assunto trovavaRic. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026fondamento, secondo il giudice di secondo grado, nel fatto checon il testamento la de cuius ha designato un esecutoretestamentario, il quale è titolare iure proprio delle azioni relativeche trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanzialenel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditariovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massaereditaria, risultando in tal modo legittimato processuale ex art.704 c.c. per quanto riguarda le azioni relative all’eredità; tra taliazioni vi rientrano anche quelle riguardanti diritti e obblighi chenon acquista o assume per sé in quanto ricadenti direttamentenel patrimonio ereditario.La Corte territoriale riteneva di confermare la condanna allarestituzione alla luce del fatto che compito dell’esecutoretestamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni diultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso dellamassa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti digestione occorrenti.In merito alla somma presente sul conto corrente il giudice disecondo grado, nel condividere le statuizioni del primo giudice,affermava che questa andava ripartita tra i nipoti viventi almomento della redazione del testamento (28.9.2001) conaccrescimento, in deroga alla rappresentazione, delle sommedestinande a coloro che successivamente a tale momentoavranno cessato di vivere. Veniva così esclusa l’operatività delmeccanismo dell’accrescimento con riferimento alla quota diCappiello Giuseppina deceduta successivamente alla redazionedel testamento.Ric. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026Infine, il giudice di merito rilevava l’assenza di un riscontroprobatorio documentale in ordine alla causale degli assegniprodotti a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre che la provadocumentale in ordine alle altre spese che l’appellante avrebbeanticipato.2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato damemorie.Gli altri intimati, cui risulta notificato il ricorso, non hannoproposto difese in questa fase.3. Preliminarmente deve evidenziarsi che a fronte di ventisei 26che in appello di questi si era costituito solo [OSCURATO:PERSONA],mentre il ricorso è notificato solo a [OSCURATO:PERSONA], VigliottiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Va altresì sottolineato che la sentenza impugnata ha attribuito atutti i nipoti individuati nel testamento come beneficiari di sommedi denaro dalla de cuius come soggetti istituiti come eredi e neicui confronti l’eventuale accoglimento del ricorso produrrebbeeffetti, sia in ragione dell’asserita assenza di accettazionedell’eredità sia in considerazione del diverso ammontare dellesomme loro dovute.Reputa pertanto il Collegio che si ponga in via prioritaria lanecessità di integrare il contraddittorio, nei conforti di tutte lealtre parti del giudizio di appello, cui non risulta notificato ilricorso, nel termine assegnato in dispositivo, con il conseguenteRic. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25685/2020Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 15272/2026Data pubblicazione 20/05/2026rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di permetterel’adempimento dell’ordine de quo.Ordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti glialtri appellati, cui non risulta notificato il ricorso, assegnando atal fine il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presenteordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo;Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2026Il PresidenteRic. 2020 n. 25685 sez. S2 - ad. 19-05-2026 -8-