Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 02553/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CUNEOcon l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (gq:10-r LÌ g co1ií'En9v9 ,vi (("Fc [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 9 marzo 2021 il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., evidenziando che l'ultima sentenza passata in giudicato 1'11 febbraio 2021 era stata emessa da tale Tribunale il 20 novembre 2019.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ordinanza del 3 giugno 2021 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che la competenza funzionale del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, si sarebbe radicata nel 2020 (al momento della presentazione della domanda di Selloum) in forza del principio giurisprudenziale della perpetuatio jiunsdictionis, non potendo tale competenza subire mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna nel 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Selloum in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Cuneo.

Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/2/2014, Jadid, Rv. 259600).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, che deve essere individuato sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda, con riguardo al giorno di presentazione della stessa.

Deve essere ribadito, inoltre, il principio della perpetuatio junsdictionis più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23252 del 19/5/2010, Chiarello, Rv. 247648), per il quale la competenza del giudice dell'esecuzione non muta anche nel caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi dopo la presentazione della domanda (Sez. 1 n. 6739 del 30/1/2014, Santaniello, Rv. 259171).

Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Cuneo è del 5 febbraio 2018, definitiva il 26 maggio 2020, e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto è del 20 novembre 2019, definitiva l'11 febbraio 2021.

L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al giudice dell'esecuzione è del 29.11.2020 ed è stata depositata in Tribunale certamente nell'anno 2020, quando tale ultima sentenza non era ancora passata in giudicato, come risulta dall'indicazione dell'anno 2020 del numero SIGE attribuito al procedimento.

Nel caso di specie, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia da attribuire al Tribunale di Cuneo, giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo, con riferimento al giorno del deposito della domanda introduttiva del giudizio di esecuzione.

P.Q.M.

In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, cui dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CUNEOcon l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (gq:10-r LÌ g co1ií'En9v9 ,vi (("Fc [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 9 marzo 2021 il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., evidenziando che l'ultima sentenza passata in giudicato 1'11 febbraio 2021 era stata emessa da tale Tribunale il 20 novembre 2019. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ordinanza del 3 giugno 2021 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che la competenza funzionale del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, si sarebbe radicata nel 2020 (al momento della presentazione della domanda di Selloum) in forza del principio giurisprudenziale della perpetuatio jiunsdictionis, non potendo tale competenza subire mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna nel 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Selloum in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Cuneo. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/2/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, che deve essere individuato sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda, con riguardo al giorno di presentazione della stessa. Deve essere ribadito, inoltre, il principio della perpetuatio junsdictionis più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23252 del 19/5/2010, Chiarello, Rv. 247648), per il quale la competenza del giudice dell'esecuzione non muta anche nel caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi dopo la presentazione della domanda (Sez. 1 n. 6739 del 30/1/2014, Santaniello, Rv. 259171). Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Cuneo è del 5 febbraio 2018, definitiva il 26 maggio 2020, e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto è del 20 novembre 2019, definitiva l'11 febbraio 2021. L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al giudice dell'esecuzione è del 29.11.2020 ed è stata depositata in Tribunale certamente nell'anno 2020, quando tale ultima sentenza non era ancora passata in giudicato, come risulta dall'indicazione dell'anno 2020 del numero SIGE attribuito al procedimento. Nel caso di specie, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia da attribuire al Tribunale di Cuneo, giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo, con riferimento al giorno del deposito della domanda introduttiva del giudizio di esecuzione. P.Q.M. In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, cui dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 02553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris