CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 12226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28241-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro ACQUA E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2357/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 3222/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.28241/2022 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 15.608,66 oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese processuali a titolo di differenze retributive dovute, nel periodo 1.9.2014-30.4.2015, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società Terme di Fiuggi spa and golf s.r.l. che era poi fallita ed alla quale era succeduta nel rapporto di lavoro la società opponente. 1.1. La Corte territoriale –nel ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a fondamento della pretesa avanzata nei confronti della società Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. la ritenuta responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. della cessionaria per i debiti vantati nei confronti della cedente dai lavoratori ceduti –ha rammentato che il lavoratore opposto era parte attrice in senso sostanziale e, pertanto, era su di lui che gravava l’onere di provare il fatto posto a fondamento della sua pretesa creditoria: l’esis tenza di una valida cessione del rapporto di lavoro nel contesto del trasferimento di azienda. 1.2. Ha quindi accertato che al momento della consegna del compendio fallimentare dalla curatela alla società opponente (il 13.5.2015) il [OSCURATO:PERSONA] risultava alle dipendenze della cedente in via di mero fatto in quanto era stato riassunto a seguito della sentenza del Tribunale che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimatogli dalla Terme di Fiuggi spa e golf s.r.l. prima della retrocessione della società dalla curatela all’opponente. Ha posto in rilievo che, s uccessivamente , tale licenziamento era stato ritenuto legittimo dalla Corte di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado. 1.3. Conseguentemente la Corte di merito ha ritenuto che nella specie mancasse il presupposto della responsabilità solidale della cessionaria poiché il rapporto,al momento della cessione,non era giuridicamente vigente. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motiviai quali resiste con controricorso la società Acqua e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in violazione dell’art. 115 primo comma c.p.c., ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 2112 c.c. laddove invece la stessa società convenuta Acqua e Terme di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto sin dal primo grado che vi era stato un trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c. e la debenza delle somme ingiunte era stata invece contestata in quanto: il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di buste paga emesse da un soggetto terzo (la cedente Terme di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])e quindi non opponibili alla stessa opponente; mancava la prova che la sommaingiunta non fosse stata pagata; la somma ingiunta era errata nella sua quantificazione, in quanto la retribuzione mensile rivendicata dal lavoratore non era esatta; nulla era dovuto in quanto il lavoratore sarebbe stato ammesso al passivo fallimentare della società cedente e inoltre sia il TFR che le tre ultime mensilità avrebbero potuto essere pagate dall’Inps. Ad avviso della ricorrente tutti i profili denunciati erano correlati all’applicabilità al caso in esame dell’art. 2112 c.c., fatto storico e normativo ammesso, riconosciuto e dunque provato con esonero del ricorrente dal fornirne la dimostrazione. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte di merito violato l’art. 437 comma 2 c.p.c. nel ritenere ammissibile il motivo tardivamente proposto solo in appello con il quale era stata denunciata l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.. Rammenta che la stessa Corte territoriale (con la sentenza n. 344 del 2022) in un caso identico aveva ritenuto inammissibile la questione proprio perché, essendo statasollevata per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado, aveva alterato i termini sostanziali della controversia con violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. 5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 5.1. Con il decreto ingiuntivo poi opposto Enrico di Paola chiese alla società Fiuggi T erme s . p . a . , subentrata alla società Terme di Fiuggi spa and golf s.r.l. quale debitrice solidale,il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo dall’ottobre 2014 al maggio 2015 e del T.F.R. mai erogato dalla società cedente fallita , passat a a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 13.5.2015 a seguito di retrocessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 20.5.2016 comunica al [OSCURATO:PERSONA] che il rapporto era cessato per effetto della sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la legittimit à del licenziamento a suo tempo intimato dalla s.r.l. . C on l’opposizione era stata contestata l’opponibilità delle buste paga provenienti da un soggetto terzo e il quantumdebeatur ed il T ribunale , con sentenza del 27.5.2020, data per scontata l’applicabilità alla fattispecie dell’art.2112 c.c. aveva rigetta to l’opposizione sulle varie questioni poste. In appello la societàFiuggi Terme s.p.a. si è doluta dell’errata applicazione dell’art. 2112 c.c. invocando la sentenza della Corte di appello di Romacon la quale era stata accertatala legittimità del licenziamento irrogato al D i P aola con la conseguenza che, per effetto di tale provvedimento, era venuto meno il presupposto della esistenza del rapporto al momento della cessione dallaTerme di Fiuggi spa and golf s.r.l. allaFiuggi Terme s.p.a. e dunque erano venuti meno i presupposti della solidarietà della cessionaria per le obbligazioni della cedente. A sostegno dell’eccezione formulata la società evidenziava che nel giudizio di opposizione èonere dell’opposto dare la prova dell’esistenza degli elementi costitutivi del suo diritto e che dunque era il lavoratore che era tenuto a dimostrare che l’art. 2112 c.c. era in concreto applicabile. 5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che è onere di chi invoca l’applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. allegare e dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale responsabilità solidale (vale a dire l’esistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento). La controricorrente ha allegato sin dal primo grado l’esistenza della sentenza che aveva fatto venir meno il presupposto della reintegra presso la cedente e deduce che trattandosi di rapporto di mero fatto, ex art. 2126 c.c., non sarebbe stato possibile applicare alla fattispecie l’art. 2112 c.c. che presuppone l’esistenza di un valido rapporto contrattuale. Nessun fatto nuovo è stato perciò allegato in appello ma mere difese essendo onere dell’opposto dimostrare l’esistenza dei presupposti del suo diritto ( e dunque di un valido rapporto di lavoro ceduto nella specie insussistente, stante la legittimità accertata in giudizio del licenziamento intimato dalla cedente prima della cessione).È allora sulla base di fatti ritualmente allegati in giudizio che la Corte territoriale ha verificato che nella specie erano insussistenti i presupposti per applicare come chiesto la responsabilità solidaledella cessionaria ex art. 2112 c.c.. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont