Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23566/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Hyseni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto svolte sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla idoneità della condotta minatoria, che il ricorso risolve in una mera condotta "ingiuriosa e parolaia", ma trascurando l'obiettivo contenuto minaccioso delle frasi rivolte all'agente di polizia penitenziaria (l'imputato minacciava l'agente di colpirlo a pugni in faccia se avesse fatto rapporto essendosi rifiutato di rientrare in cella); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 La consigliera relatrice eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Hyseni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto svolte sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla idoneità della condotta minatoria, che il ricorso risolve in una mera condotta "ingiuriosa e parolaia", ma trascurando l'obiettivo contenuto minaccioso delle frasi rivolte all'agente di polizia penitenziaria (l'imputato minacciava l'agente di colpirlo a pugni in faccia se avesse fatto rapporto essendosi rifiutato di rientrare in cella); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La consigliera relatrice eside
Sentenza Cassazione n. 23566/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris