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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25046/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1560/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ?80 SPA, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 770/2022depositata il 15/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, su richiesta della Diagnost ‘80 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo Diagnost), ha ingiunto all’ASL Salerno il pagamento in favore dell’istante della somma di € 6.758,07, oltre accessori di legge, a titolo di recupero dello sconto, giusta sentenza T.A.R.

Lazio n. 10976/2013, praticato alla debitrice sul corrispettivo spettante per le prestazioni di patologia clinica ed analisi biologiche inerenti la mensilità di gennaio 2013 effettuate in favore dei soggetti convenzionati.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 15.6.2016, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 770/2022, depositata il 15.6.2022, ha accolto l’appello dell’ASL sul rilievo dell’inefficacia dell’accordo contrattuale ex art. 8 quinques d.lgs n. 502/1992 stipulato dall’appellata con l’ASL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trattavasi, infatti, di un titolo negoziale che non poteva spiegare alcuna efficacia riguardo ad attività e prestazioni eseguite nel gennaio 2013, e quindi prima della data della sua stipulazione, non essendo permesso in alcun modo di convalidare o ratificare a posteriori lo svolgimento della prestazione in mancanza di un valido ed efficace rapporto contrattuale instaurato nelle forme di legge e, ovviamente, prima della sua esecuzione.

Ne conseguiva che in assenza di un accordo contrattuale preesistente all’esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui è causa, la domanda di pagamento era infondata per difetto del relativo elemento costitutivo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Diagnost, affidandolo a tre motivi.

L’ASL ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam, una volta che la stessa ricorrente aveva provveduto a produrre in giudizio il contratto ex art. 8 quinques, ha posto a fondamento della decisione la diversa questione della “inefficacia” del titolo negoziale, senza assegnare, tuttavia, sul nuovo tema, altri termini per consentire alle parti processuali di interloquire sulla nuova questione, e così garantire il contraddittorio.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n.3 c.p.c..

Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha posto a fondamento della sua decisione l’inefficacia del contratto senza considerare che tale questione non era stata devoluta dall’appellante con il suo atto di impugnazione e il primo giudice aveva implicitamente ritenuto valido ed efficace il rapporto contrattuale inter partes.

Ne consegue che si era formato il giudicato interno sul rapporto e sul contratto.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 N. 549, dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.

Espone la ricorrente che la stipula dei contratti con le strutture accreditate è preceduta da un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale con cui viene fissato il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per ogni istituzione, vincolando la successiva contrattazione.

E’ proprio questo sistema di programmazione incentrato sul modello bifasico (in cui alla fase autoritativa segue quella contrattuale) che rende fisiologica la stipula dei contratti tra strutture sanitarie e ASL nel corso dell’anno, essendo condizione necessaria per la fissazione dei tetti di spesa la concreta individuazione per ogni anno delle somme che la Regione avrà a disposizione per la spesa sanitaria, e, quindi, l’intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale.

4. Il terzo motivo, da esaminare per primo in base al principio della ragione più liquida, è fondato.

Va osservato che questa Corte, nella sentenza n. 16221/2025, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella causa RG 20336/2024, Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. c/ [OSCURATO:PERSONA]), ha enunciato il seguente principio di diritto (cui va data continuità): “«In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».

Deve quindi ritenersi erronea l’impostazione con cui la sentenza impugnata ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non possa stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con effetti retroattivi, per il solo rilievo astratto che un titolo negoziale non potrebbe spiegare alcuna efficacia riguardo ad attività e prestazioni eseguite in epoca precedente alla sua stipulazione.

Peraltro, nel caso di specie, essendo il contratto (come ricostruito dalla sentenza impugnata) stato stipulato in data 2.10.2013 a fronte di prestazioni sanitarie eseguite nel gennaio dello stesso anno (dopo che è stato determinato il tetto di spesa), il titolo negoziale in oggetto è intervenuto in tempi del tutto ragionevoli.

5. Gli altri motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il terzo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Sale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1560/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ?80 SPA, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 770/2022depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, su richiesta della Diagnost ‘80 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo Diagnost), ha ingiunto all’ASL Salerno il pagamento in favore dell’istante della somma di € 6.758,07, oltre accessori di legge, a titolo di recupero dello sconto, giusta sentenza T.A.R. Lazio n. 10976/2013, praticato alla debitrice sul corrispettivo spettante per le prestazioni di patologia clinica ed analisi biologiche inerenti la mensilità di gennaio 2013 effettuate in favore dei soggetti convenzionati. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 15.6.2016, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 770/2022, depositata il 15.6.2022, ha accolto l’appello dell’ASL sul rilievo dell’inefficacia dell’accordo contrattuale ex art. 8 quinques d.lgs n. 502/1992 stipulato dall’appellata con l’ASL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattavasi, infatti, di un titolo negoziale che non poteva spiegare alcuna efficacia riguardo ad attività e prestazioni eseguite nel gennaio 2013, e quindi prima della data della sua stipulazione, non essendo permesso in alcun modo di convalidare o ratificare a posteriori lo svolgimento della prestazione in mancanza di un valido ed efficace rapporto contrattuale instaurato nelle forme di legge e, ovviamente, prima della sua esecuzione. Ne conseguiva che in assenza di un accordo contrattuale preesistente all’esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui è causa, la domanda di pagamento era infondata per difetto del relativo elemento costitutivo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Diagnost, affidandolo a tre motivi. L’ASL ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam, una volta che la stessa ricorrente aveva provveduto a produrre in giudizio il contratto ex art. 8 quinques, ha posto a fondamento della decisione la diversa questione della “inefficacia” del titolo negoziale, senza assegnare, tuttavia, sul nuovo tema, altri termini per consentire alle parti processuali di interloquire sulla nuova questione, e così garantire il contraddittorio. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n.3 c.p.c.. Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha posto a fondamento della sua decisione l’inefficacia del contratto senza considerare che tale questione non era stata devoluta dall’appellante con il suo atto di impugnazione e il primo giudice aveva implicitamente ritenuto valido ed efficace il rapporto contrattuale inter partes. Ne consegue che si era formato il giudicato interno sul rapporto e sul contratto. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 N. 549, dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Espone la ricorrente che la stipula dei contratti con le strutture accreditate è preceduta da un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale con cui viene fissato il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per ogni istituzione, vincolando la successiva contrattazione. E’ proprio questo sistema di programmazione incentrato sul modello bifasico (in cui alla fase autoritativa segue quella contrattuale) che rende fisiologica la stipula dei contratti tra strutture sanitarie e ASL nel corso dell’anno, essendo condizione necessaria per la fissazione dei tetti di spesa la concreta individuazione per ogni anno delle somme che la Regione avrà a disposizione per la spesa sanitaria, e, quindi, l’intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale. 4. Il terzo motivo, da esaminare per primo in base al principio della ragione più liquida, è fondato. Va osservato che questa Corte, nella sentenza n. 16221/2025, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella causa RG 20336/2024, Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. c/ [OSCURATO:PERSONA]), ha enunciato il seguente principio di diritto (cui va data continuità): “«In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli». Deve quindi ritenersi erronea l’impostazione con cui la sentenza impugnata ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non possa stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con effetti retroattivi, per il solo rilievo astratto che un titolo negoziale non potrebbe spiegare alcuna efficacia riguardo ad attività e prestazioni eseguite in epoca precedente alla sua stipulazione. Peraltro, nel caso di specie, essendo il contratto (come ricostruito dalla sentenza impugnata) stato stipulato in data 2.10.2013 a fronte di prestazioni sanitarie eseguite nel gennaio dello stesso anno (dopo che è stato determinato il tetto di spesa), il titolo negoziale in oggetto è intervenuto in tempi del tutto ragionevoli. 5. Gli altri motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il terzo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Sale
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