CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato, ditentata truffa, di contraffazione di documento di identificazione personale e disostituzione di persona, commessi in Casarano fino al 4 settembre 2017 in dannodi [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai delitti di contraffazione di documento diidentificazione personale e di sostituzione di persona e, per l’effetto, harideterminato la pena inflittagli in anni uno e mesi uno di reclusione, esclusa laconcessione delle circostanze attenuanti generiche.2. Con il ricorso per cassazione interposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] AntonioCrisigiovanni il suo difensore ha articolato tre motivi, enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.- Il primo motivo deduce vizio della motivazione in riferimento allavalutazione della prova dichiarativa, segnatamente del narrato di [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe incorso in una macroscopica contraddizione in ordine alla data diconsumazione del subito furto del documento d’identità: infatti, mentre nelladenuncia-querela l’aveva indicata nel 5 agosto 2017, in sede di audizionedibattimentale l’aveva indicata nel 10 agosto 2017, quindi dopo l’8 agosto 2017,ossia, alla data di accettazione della pratica di finanziamento accesadall’utilizzatore del documento sottrattogli. Tanto ne avrebbe minato radicalmentel’attendibilità.- Il secondo motivo denuncia l’inosservanza degli artt. 477, 482 e 494 cod.pen. ed eccepisce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della clausoladi sussidiarietà inserita nell’art. 494 cod. pen., che vieta il concorso del delitto disostituzione di persona con altro delitto contro la fede pubblica ove essi sianocommessi con condotte sostanzialmente unitarie. Situazione, questa,puntualmente verificatasi nel caso sottoposto a scrutinio, posto che l’imputatoaveva alterato il documento d’identità di [OSCURATO:PERSONA] al solo e unico fine diutilizzarlo immediatamente dopo per presentarsi quale titolare dello stesso eaccendere il finanziamento. Donde, la Corte territoriale avrebbe errato nel nonconsiderare il delitto di sostituzione di persona assorbito nel delitto di falsità incertificazione amministrativa commesso dal privato.- Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis e il vizio dimotivazione in riferimento al diniego di concessione all’imputato delle circostanzequesta Corte, che richiederebbero una valutazione complessiva di tutti gli elementiindicati dall’art. 133 cod. pen. - sulla sola base dell’esistenza in capo all’imputatodi precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. Il primo motivo è inammissibile.Il rilievo di contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ordinealla data in cui aveva subito il furto del documento d’identità, ritenuta tantomacroscopica da averne radicalmente minato la credibilità soggettiva el’attendibilità del suo racconto, è generico.Lo stesso risente, infatti, del mancato confronto con la diffusa e nonmanifestamente illogica motivazione con la quale nella sentenza impugnata sonostate spiegate le ragioni per cui la tesi prospettata dalla difesa, ossia, che DonatoAstore avesse consentito alla contraffazione del suo documento d’identità e allasua successiva utilizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessionedi un finanziamento per l’acquisto di un televisore, fosse insostenibile (cfr. pag. 3,secondo capoverso). Oltretutto, è privo di decisività: quand’anche [OSCURATO:PERSONA] stato concorrente morale nelle condotte di contraffazione del suo documentod’identità e di utilizzazione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] per sostituirsi allasua persona, il contributo da lui offerto alla realizzazione dei reati di cui agli artt.477 e 482 e 494 cod. pen. non sarebbe tale da elidere la responsabilità delricorrente, che ha ammesso di esserne stato l’autore materiale.2. Il secondo motivo è infondato.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, il delitto di sostituzionedi persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice,è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unicofatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod.pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, siha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fattie quindi di azioni diverse e separate (Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi,Rv. 287742 – 01; Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076 – 01;Sez. 2, n. 6597 del 19/12/2013, dep. 2014, Brizzi, Rv. 258536 – 01; Sez. 2, n.8754 del 28/01/2005, Maisto, Rv. 231147 – 01; Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998,Lancia, Rv. 210600 - 01).Nella fattispecie concreta si versa in una situazione in cui il ricorrente haposto in essere una pluralità di fatti tramite azioni diverse e separate. Egli, infatti,prima ha contraffatto la carta d’identità di [OSCURATO:PERSONA], apponendovi la propriafotografia, poi si è servito del documento così confezionato per trarre in errore ilpersonale dell’esercizio commerciale Euronics sulla propria identità. Ineccepibile sirivela, dunque, la decisione del giudice censurato di riconoscere il concorsomateriale tra il delitto di falsità materiale in certificazione amministrativacommessa dal privato e quello di sostituzione di persona.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.È jus receptum che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o menoil riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione diesso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02); nondimeno, quello rassegnato al riguardo dalgiudice del merito è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sededi legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto anche solo dell’esistenzain capo all’imputato di numerosi precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Il che è quanto avvenuto nel caso dispecie, in cui la Corte territoriale, per lumeggiare la negativa personalitàdell’imputato, ha evocato i suoi due precedenti penali per delitti contro ilpatrimonio e in materia di armi.4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]