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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28141/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è generico poiché si sostanzia in mere richieste prive di ragioni a sostegno e di confronto con la risposta già ottenuta (pag. 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è generico poiché si sostanzia in mere richieste prive di ragioni a sostegno e di confronto con la risposta già ottenuta (pag. 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0
Sentenza Cassazione n. 28141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris