CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/6/2021 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alla parte; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riguardo ai motivi sub 2 e 3, si tratta di motivi non dedotti in appello e che non si risolvono, presupponendo la ricostruzione in fatto, in mere questioni di qualificazione; Considerato gli ulteriori motivi sub 1 e 4 sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno evidenziato, sulla scorta della ricostruzione compiuta dai verbalizzanti, la presenza di più persone; che il diniego di applicazione della pena sospesa è stato implicitamente motivato richiamando la reiterazione della condotta illecita; che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ordano [OSCURATO:PERSONA] i/ I