CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34481/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli (detenzione illegale di pistola a tamburo calibro 38, con matricola abrasa, arma clandestina). Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. A. Campisi (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure integralmente versate in fatto e, comunque, si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di appello, ove si valorizza l'intrinseco significativo disvalore della condotta, nonché l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso). Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Ritenuto, comunque, che il motivo presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]