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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22389/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania dell'8 luglio 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e rideterminato la pena in anni 1 mesi 6 e giorni 20 di reclusione e euro 4000 di multa Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, manifestamente infondato.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi.

La Corte ha richiamato le caratteristiche della condotta contestata, ovvero la detenzione di sostanze di diverso tipo (25 gr. di cocaina e 0,45 gr. di crack) e la disponibilità di materiale per il confezionamento, nonché la evidente reiterazione dell'attività di spaccio.

La valutazione per cui la offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità, in quanto sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica non si presta ad essere censurata.

Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato oalla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019„ Rv. 276288).

Nel caso in esame la Corte, determinando la pena in misura superiore alla media edittale, ha adottato, una motivazione sufficiente con un pertinente richiamo alla gravità concreta dei fatti su cui già ci si è soffermati trattando del primo motivo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MIl Il -[OSCURATO:PERSONA] CAr il 1U2026 Ftovion io Giodititàfi8 Mgraa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania dell'8 luglio 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e rideterminato la pena in anni 1 mesi 6 e giorni 20 di reclusione e euro 4000 di multa Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte ha richiamato le caratteristiche della condotta contestata, ovvero la detenzione di sostanze di diverso tipo (25 gr. di cocaina e 0,45 gr. di crack) e la disponibilità di materiale per il confezionamento, nonché la evidente reiterazione dell'attività di spaccio. La valutazione per cui la offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità, in quanto sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica non si presta ad essere censurata. Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato oalla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019„ Rv. 276288). Nel caso in esame la Corte, determinando la pena in misura superiore alla media edittale, ha adottato, una motivazione sufficiente con un pertinente richiamo alla gravità concreta dei fatti su cui già ci si è soffermati trattando del primo motivo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIl Il -[OSCURATO:PERSONA] CAr il 1U2026 Ftovion io Giodititàfi8 Mgraa
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