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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12078/2025

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8489/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtà di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 5230/02/2019, depositata il 24 settembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2011.

R.G.

N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale III di Roma notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TK7013204695, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiarato di € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior reddito accertato di € 12.852,00),in relazione alla titolarità di n. 17 contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà del contribuente.

In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contratti di locazioni per n. 8 immobili siti in Zagarolo (Roma), di cui 4 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 ed altri 4 in via R. Lombardi n. 4.

2. Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di detto importo con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzioni ed interessi, e con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, con sentenza n. 5230/02/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 e depositata in segreteria il 24 settembre 2019 , accoglieva l’appello, R.G.

N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 9-10 marzo 2020).

L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

5. Con decreto dell’11 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025.

All’udienza suddetta è comparso l’Avvocato dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti.

E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. -Considerato che:

1. In via preliminare, deve rilevarsi che l’avviso di trattazione per l’odierna udienza pubblica non è stato notificato al procuratore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto deceduto, mentre è stato notificato personalmente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con le modalitàpreviste dall’art.143 c.p.c., con notifica perfezionatasi il 5 dicembre 2024 (venti giorni successivi al deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza).

Ne consegue che, con riferimento all’udienza pubblica in questione, non risulta rispettato il termine a comparire di sessanta giorni, previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c.

R.G.

N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a [OSCURATO:PERSONA] (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità) nel rispetto dei termini di legge prima della prossima udienza.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8489/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtà di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 5230/02/2019, depositata il 24 settembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2011. R.G. N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale III di Roma notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TK7013204695, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiarato di € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior reddito accertato di € 12.852,00),in relazione alla titolarità di n. 17 contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà del contribuente. In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contratti di locazioni per n. 8 immobili siti in Zagarolo (Roma), di cui 4 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 ed altri 4 in via R. Lombardi n. 4. 2. Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di detto importo con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzioni ed interessi, e con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, con sentenza n. 5230/02/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 e depositata in segreteria il 24 settembre 2019 , accoglieva l’appello, R.G. N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 9-10 marzo 2020). L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. 5. Con decreto dell’11 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025. All’udienza suddetta è comparso l’Avvocato dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. -Considerato che: 1. In via preliminare, deve rilevarsi che l’avviso di trattazione per l’odierna udienza pubblica non è stato notificato al procuratore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto deceduto, mentre è stato notificato personalmente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con le modalitàpreviste dall’art.143 c.p.c., con notifica perfezionatasi il 5 dicembre 2024 (venti giorni successivi al deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza). Ne consegue che, con riferimento all’udienza pubblica in questione, non risulta rispettato il termine a comparire di sessanta giorni, previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c. R.G. N.8489/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a [OSCURATO:PERSONA] (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità) nel rispetto dei termini di legge prima della prossima udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, per
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