CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione(per delega scritta depositata in udienza) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma, in difesa del ricorrente, il quale ha esposto le ragioni poste a basedel ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale di Roma che, all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 73,comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, al fine di cessionea terzi, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo hashish emarijuana, rinvenute all’interno dell’appartamento sito in Roma, via Paliano n. 76,a lui locato e in uso, con contestazione della recidiva specifica infraquinquennale.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, commaquarto, cod. pen., 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., censurando il trattamentosanzionatorio.Deduce come la Corte territoriale abbia illegittimamente applicatocumulativamente due circostanze aggravanti ad effetto speciale – l’aggravante dicui all’art. 80 d.P.R. 309/1990 e la recidiva specifica infraquinquennale –procedendo ad aumenti successivi della pena base, in violazione della regola di cuiall’art. 63, comma quarto, cod. pen. Evidenzia che la pena base, fissata in anniquattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, è stata dapprima aumentata asei anni di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per l’aggravante di cui all’art. 80d.P.R. 309/1990 e, successivamente, ulteriormente aumentata fino a nove anni direclusione ed euro 33.000,00 per la recidiva, con riduzione finale per il rito, cosìrealizzando un illegittimo cumulo materiale tra circostanze della stessa natura.Deduce, inoltre, la violazione dell’art. 99 cod. pen., sostenendo l’erroneaapplicazione della recidiva.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen., censurando la disposta confisca della somma di euro 9.000,00rinvenuta nell’appartamento.Lamenta che la sentenza non ha chiarito il titolo normativo della misuraablativa, non essendo precisato se si tratti di confisca diretta ai sensi dell’art. 240cod. pen. ovvero di confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.Nel primo caso, osserva che difetterebbe il necessario nesso di pertinenzialità trail denaro e il reato, trattandosi di mera detenzione di sostanza stupefacente, senzaprova che la somma costituisca profitto o prodotto dell’illecito; nel secondo caso,deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine allaprovenienza illecita delle somme e alla necessaria contiguità temporale tral’attività criminosa e l’acquisizione del bene.3. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.Dalla sentenza impugnata risulta che la pena base, fissata in quattro anni direclusione ed euro 14.000 di multa, è stata aumentata, per l’aggravantedell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, a sei annidi reclusione ed euro 22.000 di multa e, quindi, ulteriormente aumentata, per larecidiva specifica infraquinquennale, a nove anni di reclusione ed euro 33.000 dimulta, infine ridotti per il rito.È assorbente osservare come tale calcolo non sia conforme alla disciplinaprevista dall’art. 63, quarto comma, cod. pen.L’aggravante dell’ingente quantità e la recidiva qualificata applicata nel casoin esame, comportando entrambe un aumento della pena superiore a un terzo,costituiscono circostanze aggravanti a effetto speciale. Il loro concorso è, pertanto,regolato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., secondo cui si applica soltanto lapena stabilita per la circostanza più grave, salva la facoltà del giudice diaumentarla. La Corte territoriale ha, invece, errato, applicando due autonomi esuccessivi aumenti, senza individuare la circostanza più grave e senza attenersi alcriterio legale previsto per il concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale.4. Il secondo motivo, concernente la confisca della somma di euro 9.000,00,è inammissibile.La statuizione ablatoria non era stata censurata con l’atto di appello, i cuimotivi riguardavano esclusivamente l’affermazione di responsabilità, laconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990e il trattamento sanzionatorio.Nel caso trova, pertanto, applicazione il principio per cui è inammissibile ilmotivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, unaquestione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacatogiurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantumdevolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026,Iacobini, Rv. 289470 - 01)5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diRoma per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nelresto. Deve conseguentemente essere dichiarata, ai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen., l’irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione di responsabilitàdell’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoriadi responsabilità.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]