CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 47884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Novara il 12 giugno 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela ritualmente accettata. 3. Il delitto di truffa semplice è estinto per remissione della querela ex art.152 cod. pen., contestualmente accettata dall'imputato in data 12 giugno 2023, con atto sottoscritto dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria. La remissione della querela determina l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Per altro verso, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, del codice di rito. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in dat