CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 28.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP presso il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (consistenti in vari fatti di emissione e di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, occultamento o distruzione di scritture contabili, autoriciclaggio) e, [OSCURATO:PERSONA], del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed aveva condannato il primo alla pena complessiva e finale di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa, il secondo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione; 2. la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha, tra l'altro, riconosciuto al Cesco le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena in anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 9.000 di multa; ha invece confermato la decisione del GIP quanto al Varca che ha condannato al pagamento delle spese del grado; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il Cesco che il Varca lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. lacopo Cappetta: 3.1.1 mancanza di motivazione in odine alla scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione: rileva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione del significativo contributo fornito dal Cesco, ha ciò non di meno irragionevolmente escluso di poterle applicare nella loro massima estensione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di rigetto della richiesta di assoluzione per carenza dell'elemento psicologico del reato: richiama le argomentazioni che erano state sviluppate dalla difesa con l'atto di appello in merito alla esclusiva riconducibilità della gestione societaria al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] di cui si assumeva egli fosse stato amministratore di fatto; 3.2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di errata qualificazione del ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] che, in termini incongrui, sarebbe dimostrata dalla condotta del ricorrente, in particolare, dalla frequentazione della [OSCURATO:SOCIETA] per 27 volte in circa due mesi, dai legami parentali con il Marinelli e dall'interessamento per l'acquisto di bobine di alluminio; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: rileva, infatti, che il ricorso del Varca è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove il ricorso del Cesco è a sua volta inammissibile risultando la sentenza immune da vizi logici. 5. I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 5.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha vagliato la posizione del ricorrente (cfr., pagg. 82 e 83 della sentenza impugnata) ritenendo che la sua collaborazione, già valutata positivamente dal primo giudice ai fini della quantificazione della pena, giustificasse anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla cui incidenza ha tuttavia ritenuto di non poter tralasciare "... la considerazione relativa alla serialità delle condotte, alla pluralità di tipologie di illeciti, all'ampio arco temporale nel quale si sono svolti i reati e, quindi, non si concedono le attuanti generiche nella loro massima estensione" (cfr., ivi, pag. 83). In tal modo, la Corte ha argomentato, sul punto, in termini non sindacabili in questa sede, dal momento che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (cfr., Sez. 2 - , n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). 5.2 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Varca è stato riconosciuto responsabile, all'esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse, per un ammontare di euro 3.261.520,60, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srls in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte territoriale non ha affatto ignorato i motivi di appello articolati dalla difesa del Varca e rispetto ai quali le doglianze formulate in questa sede hanno carattere meramente reiterativo insistendo sul ruolo di amministratore rivestito e che sarebbe stato effettivamente esercitato dal Riccardi e sulla mancata acquisizione di riscontri, in sede di perquisizione e sequestro, del ruolo di amministratore di fatto che, secondo l'accusa, avrebbe rivestito il ricorrente. E, tuttavia, la difesa ha sostanzialmente ignorato la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso l'impostazione difensiva, facendo leva sulle le considerazioni già svolte dal primo giudice circa la figura di mero prestanome del Riccardi, di cui ha richiamato le dichiarazioni e dal cui tenore emergeva chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] era una società di comodo ed egli una mera "testa di legno"; ha precisato che le parole del Riccardi erano state riscontrate da elementi di prova generica mentre la figura centrale del Varca è stata congruamente desunta dai rapporti parentali con i titolari della ditta di trasporti che effettuava i "finti scarichi" di materiale ferroso presso la [OSCURATO:SOCIETA] (oggetto delle altrettanto false fatturazioni), e dai rapporti tra il ricorrente ed esponenti di quest'ultima ditta, testimoniati dalle risultanze della attività di intercettazione; in definitiva, ha rilevato come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la qualifica di amministratore "di fatto" della [OSCURATO:PERSONA] srls non era stata affidata solo ed esclusivamente alla sua pur assidua frequentazione della [OSCURATO:SOCIETA] ma ad una serie convergente di elementi rispetto ai quali il ricorso è rimasto del tutto silente limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni già proposte con l'atto di appello e su cui la Corte territoriale ha motivato in termini che si sottraggono a rilievi e censure spendibili in questa sede. 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu