CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34549/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità, in quanto perché teso a una ricostruzione alternativa, puramente versata in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011) Rv. 249651, Scibe') deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando che dalle dichiarazioni testimoniali è chiaramente emersa la condotta integrante il reato di minaccia. Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con l'uso di un'arma, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, che ha operato corretta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: l'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma sprovvista del tappo rosso, o con il tappo rosso reso non visibile, non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste, pertanto, l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo "visibile" alla persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 16647 del 11/03/2003, Carrozza, Rv. 224796 - 01 che in motivazione ha osservato essere la visibilità, e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma; conf. Sez. 5, n. 31473 del 11/06/2007, D'Annunzio, Rv. 237577 - 01; Sez. 5, n. 12757 del 01/02/2023, Rv. 284295 - 01). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, i comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); ne consegue che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ciò è quanto caratterizza la motivazione del gravato provvedimento, avendo il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso