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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48994/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di proscioglimento del predetto imputato condannandolo per il reato di lesioni personali gravi alla pena di mesi sei di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere applicato al ricorrente l'art. 131-bis cod. pen., non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, peraltro, sul punto appare sufficientemente e congruamente motivata in punto di difetto della condizione di "non abitualità" (pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva il diniego delle suddette circostanze in forza della carenza di alcun elemento positivo idoneo a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P .

Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di proscioglimento del predetto imputato condannandolo per il reato di lesioni personali gravi alla pena di mesi sei di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere applicato al ricorrente l'art. 131-bis cod. pen., non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, peraltro, sul punto appare sufficientemente e congruamente motivata in punto di difetto della condizione di "non abitualità" (pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva il diniego delle suddette circostanze in forza della carenza di alcun elemento positivo idoneo a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 48994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris