CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .11 procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso) 4:Z difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'annullamento senza rinvio. t-t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dell'imputato per tentata rapina aggravata dalla consumazione in luogo di privata dimora: si contestava allo stesso di essersi introdotto nei locali del ristorante "Miramonti" di Valnegra e di avere tentato di asportare il contenuto della cassa usando violenza sulle cose, consistita nel togliere due grate poste a protezione di una finestra della cucina e di essersi introdotto nel in orario notturno attraverso quella finestra; non riusciva nell'intento per la energica reazione dei titolari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (628, comma 3-bis)cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe considerato la richiesta di eliminazione dell'aggravante ed effetto speciale prevista dall'articolo 628, comma 3-bis ) cod. pen. contestata all'imputato all'udienza del 6 dicembre 2010; si trattava di una richiesta avanzata con le conclusioni depositate ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, d.I. 137/2020; si ribadiva che l'aggravante in parola non avrebbe dovuto essere riconosciuta, in considerazione del fatto che il ristorante non poteva essere considerato un " uogo di privata dimora". Eliminata l'aggravante, il reato si sarebbe estinto per decorso EB termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 1.1.11 collegio rileva che la richiesta di eliminazione dell'aggravante non veniva proposta con i motivi di appello, ma solo in sede di conclusioni scritte, dunque tardivamente, tenuto conto che la eliminazione di una aggravante, non risolvendosi in una questione relativa alla qualificazione giuridica, non è rilevabile ex officio. Il collegio non ignora la giurisprudenza, condivisa, secondo cui in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, Sentenza n. 3913 del 14/12/2021, dep.2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01): si tratta di giurisprudenza che valorizza il diritto al contraddittorio "cartolare" che, se omesso, genera una nullità generale a regime intermedio.Nel caso in esame, le conclusioni scritte venivano correttamente allegate e valutate, sebbene la tardività - e dunque la inammissibilità - del motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante esonerasse la Corte territoriale dall'obbligo di prendere in esame la doglianza. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 2