CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APOLI il 13/05/2000 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso la qualificazione dell'offeso in termini di "particolare tenuità" in relazione sia alla gravità del fatto, in relazione al quantitativo di cocaina e alla somma di denaro contante (pari a 2.180 euro) sequestrati - dovendosi ribadire che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590) -, sia ai precedenti penali specifici di cui è gravato il ricorrente, a dimostrazione della non occasionalità della condotta; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile per le ragioni dinanzi esposte, e considerando che la Corte di merito ha correttamente ritenuto del tutto inconferenti gli argomenti addotti dalla difesa, volti a accredita l'insussistenza del reato (mancanza di prova della finalità di spaccio, irrilevanza del bilancino di precisione, liceità della somma sequestrata); rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile per mancanza di interesse, posto che, come evidenziato dalla Corte di merito, il Tribunale ha applicato le circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione, in regime di prevalenza sulla recidiva, né il ricorrente ha allegato alcuna situazione pratica più favorevole per l'impugnante (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria) idonea a giustificare l'interesse sul punto; rilevato che il quarto motivo, che censura la violazione il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto il motivo di appello, che effettivamente la Corte di appello ha omesso di esaminare, era manifestamente infondato, stante la misura del tutto contenuto della pena a titolo di continuazione, di gran lunga inferiore al triplo, dovendosi ribadire che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M