CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 27741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26361-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 354/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lavoro stagionale R.G.N.26361/2021 Cron. Rep. Ud09/09/2025 Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in un rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 maggio 2018, e condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) alla riassunzione in servizio del dipendente e al pagamento di un'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in parziale riforma della decisione del tribunale, la Corte d’appello ha compensato le spese del giudizio di primo grado. 2. La Corte territoriale ha accertato che nell'arco temporale dal 2015 al 2018 la società Bolton e il Nicoletti hanno stipulato quattro contratti a termine per lavoro stagionale, i quali sono stati complessivamente oggetto di sette proroghe; che nell'arco temporale suddetto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]-30.4.2018), e comunque nei 36 mesi decorrenti dal 14 gennaio 2015, è stato superato il limite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, per tutti i contratti a termine dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87 del 2018. I giudici di appello hanno interpretato la normativa in esame ritenendo che il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesi fosse operante anche per la particolare tipologia di rapporto a termine costituita dal contratto stagionale; hanno osservato che l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione applicabile ratione temporis, esclude in modo espresso per i contratti stagionali il limite complessivo di durata di 36 mesi e che una analoga espressa eccezione è rinvenibile nell'art. 21, comma 2, che esonera i contratti stagionali dal rispetto della regola cosiddetta di “stop and go”, inerente ai rinnovi, viceversa applicabile alla generalità dei contratti a termine; al contrario, l'art. 21, comma 1, pone il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesi senza contemplare alcuna eccezione e detto limite deve considerarsi applicabile anche al contratto stagionale; hanno evidenziato come il rispetto dei limiti unionali, nella specie discendente dalla natura intrinsecamente causale del contratto di lavoro stagionale, non valga a rendere automaticamente irragionevole la scelta del legislatore nazionale che ha introdotto una garanzia aggiuntiva per i lavoratori stagionali; hanno confermato la decisione di primo grado anche quanto agli effetti sanzionatori, di conversione del rapporto di lavoro stagionale in rapporto a tempo pieno e indeterminato, ritenendo preclusa la possibilità di una conversione in contratto a tempo indeterminato con orario part- time verticale parametrato alla durata della stagione. 3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto- legge n. 87 del 2018. La ricorrente critica l’impianto ermeneutico adottato dai giudici di appello e sostiene che la corretta applicazione dei criteri di interpretazione della legge avrebbe dovuto condurre a ritenere non applicabile al contratto di lavoro stagionale il regime legale generale in tema di proroghe dei contratti a termine, di cui all'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. La società sostiene che la conversione del rapporto di lavoro stagionale da tempo determinato a tempo indeterminato dovesse essere disposta nel necessario rispetto della stagionalità delle attività che ne costituiscono oggetto, vale a dire ritenendo costituito un rapporto di lavoro part-time verticale per la durata di ciascuna stagione; ciò in linea con quanto avviene per il contratto di lavoro acausale part-time, che si converte in contratto a tempo indeterminato lasciando immutato il tempo parziale, la cui variazione potrebbe risolversi in uno svantaggio per lo stesso lavoratore. Poiché la durata del rapporto non può comunque esondare dagli argini della stagionalità, come stabiliti dall'ordinamento e come presupposti dalle parti nella stipula del contratto per lavoro stagionale, anche la sanzione della conversione a tempo indeterminato non può modificarne l'oggettiva natura stagionale né innovare la legittima volontà delle parti di circoscriverne la durata al periodo di tempo corrispondente alla stagione. 3. I motivi di ricorso in esame pongono una duplice questione di diritto: la prima concerne l’applicabilità al contratto di lavoro stagionale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015, che limita a cinque il numero massimo di proroghe nell’arco dei 36 mesi, prevedendo che il relativo superamento comporti la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato; con la seconda questione si chiede di stabilire se il rapporto di lavoro stagionale che si converte in rapporto a tempo indeterminato (nella specie per il superamento del limite massimo di proroghe nell’arco di 36 mesi) assuma le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time oppure a tempo indeterminato part-time verticale, coincidente con la durata della stagione. Su tali questioni non constano precedenti di legittimità e la soluzione delle stesse richiede un intervento nomofilattico che rende necessaria la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in