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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39759/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 25 ottobre 2023 con cui gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 7 gennaio 2020.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la richiesta, e, comunque, manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per cui è stata applicata detta sanzione amministrativa, con un richiamo alla gravità dell'infrazione (investimento su strisce pedonali) e alla assoluta mancanza di attenzione e di controllo del mezzo palesata dal guidatore, sicché la scelta di disporre la revoca in luogo della sospensione è stata adeguatamente argomentata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 25 ottobre 2023 con cui gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 7 gennaio 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la richiesta, e, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per cui è stata applicata detta sanzione amministrativa, con un richiamo alla gravità dell'infrazione (investimento su strisce pedonali) e alla assoluta mancanza di attenzione e di controllo del mezzo palesata dal guidatore, sicché la scelta di disporre la revoca in luogo della sospensione è stata adeguatamente argomentata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris