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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 46844/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Pesaro del 16 dicembe 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 [capo a) dell'imputazione] e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 [capi b) e c) dell'imputazione].

2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo ed il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina del compendio probatorio a disposizione, al fine dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendosi il giudice limitato a fare mero rinvio agli elementi emergenti dagli atti processuali.

Osserva che, in particolare in ordine al reato contestato con il capo a) della rubrica, nessuna prova consente di affermare la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto da Pozzi, sicché il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato, ai sensi dell'art.129 cod. pen..

4. Con il terzo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per non avere il giudice riqualificato il fatto di cui al capo a), nell'ipotesi c.d. lieve, nonostante la modesta quantità di stupefacente e la cessione di dosi quantitativamente minime.

5. Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca e distruzione dei beni oggetto di sequestro.

Assume che fra questi vi era un telefono cellulare rispetto al cui utilizzo per la commissione dei reati nessun cenno si rinviene nella decisione gravata.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. I primi due motivi sono inammissibili.

Le doglianze, infatti, si risolvono in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata.

Va ricordato, in proposito che" La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza . impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen..

D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili.

3. E' inammissibile, altresì, il terzo motivo di ricorso.

E' sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).

In questo caso nessuna evidenza di eccentricità della qualificazione giuridica nella fattispecie di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 del reato di cui al capo a) può ascriversi alla sentenza impugnata, essendo contestata la detenzione, a fini di spaccio, di gr. 30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di ulteriori gr. 0,7 della medesima sostanza, oltre a gr. 0,3 di hashish e gr. 1,2 di marijuana.

4. Il quarto motivo è fondato.

5. L'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, Savin ed altri. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen..

Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto.

6. Allorquando, dunque, la confisca non obbligatoria si ponga al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti il compito del giudice è quello di dare conto delle ragioni delle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni, "in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato.

La natura del bene, invero, costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone" (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, S, Rv. 270324; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv.

Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; 247085;Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928).

7. La legittimità della confisca facoltativa, infatti, implica la dimostrazione della sussistenza del collegamento fra quanto sequestrato ed il reato.

8. Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata omette del tutto la giustificazione sull'applicazione della misura di sicurezza, quantomeno in relazione al telefono cellulare sequestrato.

9. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare e rinvia sul punto al Tribunale di Pesaro per nuova valutazione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Cosi deciso il 4/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Pesaro del 16 dicembe 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 [capo a) dell'imputazione] e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 [capi b) e c) dell'imputazione]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo ed il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina del compendio probatorio a disposizione, al fine dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendosi il giudice limitato a fare mero rinvio agli elementi emergenti dagli atti processuali. Osserva che, in particolare in ordine al reato contestato con il capo a) della rubrica, nessuna prova consente di affermare la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto da Pozzi, sicché il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato, ai sensi dell'art.129 cod. pen.. 4. Con il terzo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per non avere il giudice riqualificato il fatto di cui al capo a), nell'ipotesi c.d. lieve, nonostante la modesta quantità di stupefacente e la cessione di dosi quantitativamente minime. 5. Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca e distruzione dei beni oggetto di sequestro. Assume che fra questi vi era un telefono cellulare rispetto al cui utilizzo per la commissione dei reati nessun cenno si rinviene nella decisione gravata. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. I primi due motivi sono inammissibili. Le doglianze, infatti, si risolvono in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata. Va ricordato, in proposito che" La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza . impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen.. D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili. 3. E' inammissibile, altresì, il terzo motivo di ricorso. E' sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). In questo caso nessuna evidenza di eccentricità della qualificazione giuridica nella fattispecie di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 del reato di cui al capo a) può ascriversi alla sentenza impugnata, essendo contestata la detenzione, a fini di spaccio, di gr. 30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di ulteriori gr. 0,7 della medesima sostanza, oltre a gr. 0,3 di hashish e gr. 1,2 di marijuana. 4. Il quarto motivo è fondato. 5. L'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, Savin ed altri. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen.. Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto. 6. Allorquando, dunque, la confisca non obbligatoria si ponga al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti il compito del giudice è quello di dare conto delle ragioni delle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni, "in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato. La natura del bene, invero, costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone" (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, S, Rv. 270324; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; 247085;Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928). 7. La legittimità della confisca facoltativa, infatti, implica la dimostrazione della sussistenza del collegamento fra quanto sequestrato ed il reato. 8. Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata omette del tutto la giustificazione sull'applicazione della misura di sicurezza, quantomeno in relazione al telefono cellulare sequestrato. 9. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare e rinvia sul punto al Tribunale di Pesaro per nuova valutazione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Cosi deciso il 4/1