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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22274/2026

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F, con sede inDarfo [OSCURATO:PERSONA] (BS), via Biolche n. 3, ditta rappresentata e difesa,come da procura speciale unita al presente atto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] constudio in Milano P.za [OSCURATO:PERSONA], n. 5 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205;fax: 02/54.10.70.11; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso ilquale elegge domicilio.RicorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante Presidente pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano,P.zza Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura incalce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del30/10/2023, assunta ai sensi dell'art. 28, lett. g) dello Statuto, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65P64 F205N – pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MRT MML64A67 F205A – pec: [OSCURATO:EMAIL]) dell'Av-Numero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026vocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo stu-dio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70A21 H501H), del Foro diRoma – in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie 34 ([OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 998 depositata il 23marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto del 14 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.In considerazione della complessità delle questioni di diritto sottopo-ste all'attenzione della Corte, solo recentemente affrontate dalle Sezioniunite (Cass.

SU 31730/2023), il collegio non ritiene infatti di dover pro-nunciare la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.

P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteNumero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026Guido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F, con sede inDarfo [OSCURATO:PERSONA] (BS), via Biolche n. 3, ditta rappresentata e difesa,come da procura speciale unita al presente atto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] constudio in Milano P.za [OSCURATO:PERSONA], n. 5 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205;fax: 02/54.10.70.11; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso ilquale elegge domicilio.RicorrentecontroRegione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappre-sentante Presidente pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano,P.zza Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura incalce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del30/10/2023, assunta ai sensi dell'art. 28, lett. g) dello Statuto, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65P64 F205N – pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MRT MML64A67 F205A – pec: [OSCURATO:EMAIL]) dell'Av-Numero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026vocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo stu-dio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70A21 H501H), del Foro diRoma – in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie 34 ([OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 998 depositata il 23marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto del 14 aprile 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.In considerazione della complessità delle questioni di diritto sottopo-ste all'attenzione della Corte, solo recentemente affrontate dalle Sezioniunite (Cass. SU 31730/2023), il collegio non ritiene infatti di dover pro-nunciare la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese di lite.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012. P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteNumero registro generale 20541/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 22274/2026Data pubblicazione 29/06/2026Guido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris