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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06111/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0490PV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di tilias Ambdouni è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente e analiticamente motivato il riconoscimento di una detenzione illecita e non per uso personale della droga richiamando le osservazioni delle condotte dell'imputato da parte della Polizia giudiziaria e la implausibilità delle ragioni addotte per giustificare la detenzione della somma rinvenuta in suo possesso (p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende.

P.O.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0490PV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di tilias Ambdouni è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente e analiticamente motivato il riconoscimento di una detenzione illecita e non per uso personale della droga richiamando le osservazioni delle condotte dell'imputato da parte della Polizia giudiziaria e la implausibilità delle ragioni addotte per giustificare la detenzione della somma rinvenuta in suo possesso (p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris