CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Letta _la memoria depositata in atti, nella quale la difesa si riporta ai motivi di ricorso. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del l tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni sviluppate in -sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. [OSCURATO:PERSONA] il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici sotto ogni profilo dedotto dal ricor'rente, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello- del Tribunale. Considerato che i primi due motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esule dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata, ponendo in evidenza come l'imputato si sia impossessato dell'autovettura, rinvenuta a chilometri di distanza dal luogo in cui era stata parcheggiata dalla persona offesa, così pervenendo in modo corretto al diniego della invocata riqualificazione del fatto nella ipotesi del tentativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere este