CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2781/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricor rente e ricorrente incidentale – Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 844/07/21 depositata in data 24/06/2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di estinzione del giudizio, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto; - il comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; - la presente controversia risulta definibile ai sensi della predetta disposizione normativa; - la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 e le somme dovute risultano pagate, in forza della documentazione allegata all’istanza di cui si è detto, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. 197/2022; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; - in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica aisoli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha