CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uzzo Lidia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TestaAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 7 ottobre 2022 n. 6232;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 1994 ed il 2003.Numero registro generale 29200/2022N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/20262. Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, inpersona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i Ministeridell’Università, della salute e delle Finanze, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 11.5.2021 n. 8142 il Tribunale di Roma rigettò la domanda,ritenendo inesistente nell’ordinamento alcuna norma che obbligasse lo Statoall’adozione delle misure pretese dagli attori.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 7 ottobre 2022 n. 6232 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalleAmministrazioni in primo grado e riproposta in appello.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.Numero registro generale 29200/2022N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/20266. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è nullaperché la Corte d’appello non avrebbe compreso le loro doglianze,pronunciando una motivazione incoerente con esse.La Corte d’appello - sostengono i ricorrenti - ha rigettato la loro domandafacendo applicazione di princìpi e regole dettati per la diversa ipotesi in cuila condanna dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari siaformulata da medici che avessero conseguito una specializzazione postlauream senza percepire la adeguata remunerazione prescritta dal dirittocomunitario.1.1. Il motivo non può essere accolto in quanto il dispositivo della sentenzaimpugnata è conforme a diritto sulla base di una motivazione in iure chequesta Corte deve enunciare in quanto inerente alla stessa configurabilitàdel diritto azionato e di cui si assume dichiarata erroneamente laprescrizione. Il rilievo di questa quaestio iuris giustifica solo la correzionedella motivazione della sentenza impugnata, giusta l’ultimo comma dell’art.384 c.p.c.Queste le ragioni.1.2. E’ vano discorrere della prescrizione d’un diritto che non esiste. Ed il“diritto” azionato dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio èimmaginario.I ricorrenti hanno chiesto la condanna dello Stato al “risarcimento deldanno”. Il danno che lamentano sarebbe (in tesi) rappresentato dall’essereNumero registro generale 29200/2022N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/2026stati trattati meno favorevolmente dei colleghi iscritti alle scuole dispecializzazione post lauream.La condotta dello Stato sarebbe “illecita”, essi assumono, per avere violatola Direttiva comunitaria 86/4.1.3. Questa essendo la pretesa dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti, sene deve dichiarare la manifesta infondatezza in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).1.4. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 29200/2022Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/2026Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.5. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltadiscrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.6. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..2. Il secondo motivo di ricorso.N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 29200/2022Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il secondo motivo è così intitolato: “Violazione e falsa applicazione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante daomesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE,82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99,degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L.23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1,comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”.2.1. A dispetto di tale inutile ridondanza, nell’illustrazione del motivo sideduce che:-) il Tribunale aveva rigettato la domanda da essi formulata, dicondanna dello Stato “anche a titolo di risarcimento del danno” alpagamento della rivalutazione annuale della borsa di studio da essipercepita, nonché all’adeguamento triennale di essa previsto (così,fantasiosamente, ritengono i ricorrenti) dal C.C.N.L. dei dipendenti delServizio [OSCURATO:PERSONA];-) tale statuizione di rigetto era stata appellata;-) la Corte d’appello in merito a tale motivo di gravame “si è limitata,laconicamente, ha [sic, a p. 21, terzo rigo, del ricorso] rigettare il gravame”richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento deldanno spettante ai medici specializzandi per la tardiva attuazione delleDirettive 75/362 e 75/363.Premessa questa deduzione, l’illustrazione del motivo prosegue con unaconfusa esposizione del (preteso) principio per cui, pur in mancanza d’unanorma di legge ad hoc, essi avevano diritto alla rivalutazione annuale dellaborsa di studio ed all’adeguamento triennale.N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 29200/2022Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/20262.2. Il motivo, per come illustrato, è la concreta dimostrazione dell’anticoprecetto per cui nimium altercando, veritas amittitur.I ricorrenti in pratica pretendono di essere risarciti dallo Stato (e dunqueinvocano un fatto illecito) per una scelta di politica legislativa (non adeguarela borsa di studio), non imposta dall’ordinamento sovranazionale nécostituzionalmente necessitata: una condotta, dunque, esulante dal noverodei fatti illeciti.Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscrittialle scuole di specializzazione, essa non è nemmeno pensabile, alla luce deiprincìpi già esposti ai precedenti §§ 1.4, 1.5 ed 1.6.Ad abundantiam, infine, vuole il Collegio ricordare che la pretesa secondocui lo Stato avrebbe (avuto) l’obbligo, comunitariamente imposto, diprevedere la rivalutazione annuale e l’indicizzazione triennale delle borse distudio erogate agli iscritti alla scuola di formazione in medicina generale,sarebbe comunque infondata nel merito, per le ragioni tutte giàampiamente in fattispecie identica da Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del4.4.2026, alle cui ulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delleAmministrazioni.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Numero registro generale 29200/2022N.R.G.: 29200/22Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2032/2026Numero di raccolta generale 23110/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])