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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41366/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14940-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE D11,1 D STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2949/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14940 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- rgn 14940/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ha notificato in data 19 marzo 2021 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.2949/2020 che ha accolto l'appello proposto dall'Agente della riscossione, riconoscendo adeguatamente documentata in giudizio la notifica dell'atto in questione - avviso di accertamento esecutivo per il recupero IRPEF e correlate Addizionali, oltre interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno di imposta 2012 -, e risultando così legittima la pretesa fiscale vantata.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 4 novembre 2021 Il reside te [OSCURATO:PERSONA]. 1aurolMocci DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14940-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE D11,1 D STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2949/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14940 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- rgn 14940/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ha notificato in data 19 marzo 2021 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.2949/2020 che ha accolto l'appello proposto dall'Agente della riscossione, riconoscendo adeguatamente documentata in giudizio la notifica dell'atto in questione - avviso di accertamento esecutivo per il recupero IRPEF e correlate Addizionali, oltre interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno di imposta 2012 -, e risultando così legittima la pretesa fiscale vantata. La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 4 novembre 2021 Il reside te [OSCURATO:PERSONA]. 1aurolMocci DEPOSI