CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Ritenuto che i reati ascritti agli imputati ai capi A) e C) della rubrica (rispettivamente, porto di arma comune da sparo e violenza privata) risultavano già prescritti alla data della pronuncia della sentenza suddetta, come fondatamente dedotto nel secondo motivo dei ricorsi medesimi; che non emergono dagli atti elementi, che possano giustificare l'adozione di più favorevole formula di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi A) e C) sono estinti per prescrizione. Così deciso il 1