CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 28672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.2020/2021 proposto da : Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello di Ancona n. 284 /202 0 depositato il17/ 11/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è il processo di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato nel 2000 e chiuso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione,instaurato il 10/5/2019 da [OSCURATO:PERSONA]- nichiarico,veniva liquidato un indennizzo di € 4.400. È stata rigettata l’opposizione con cui il Ministero aveva fatto valere la tardività della 2di 3 – 2020 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 3 2) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda introduttiva, che avrebbe dovuto essere depositata, secondo la tesi dell’Amministrazione ricorrente, entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data risul- tante dalla somma tra il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. calcolato nella durata semestrale, il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 e la sospensione dei termini nel periodo feriale). Ricorre in cassazione il Ministero. Resiste il privato con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione L’unico motivodi ricorso censura che, ai fini del calcolo della defini- tività del processo presupposto e quindi della tempestività della do- manda di equa riparazione, il termine lungo d’impugnazione sia stato calcolato nella sua durata annuale, anziché semestrale. Il controricorrente difende il provvedimentoinvocando il mutamento di indirizzo giurisprudenzialeposto a sostegno del ricorso. Il ricorso è da dichiarareinammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c . L’art. 58 co. 1 l. 69/2009 sottopone il dimezzamento del termine lungo annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. alla regola generale della appli- cabilità ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della stessa legge (cioè,dopo il 4/7/2009). Il procedimento fallimentare è da considerarsi instaurato alla data di dichiarazione del fallimento (nel caso di specie anteriore al 4/7/2009). Nella fattispecie è stata omessa la comunicazione del de- creto di chiusura del fallimento, per cui quest’ultimo diviene definitivo solo decorso il termine lungo ex art. 327 co 1 c.p.c. calcolato in un anno dalla pubblicazione. Si dà così continuità all’indirizzo espresso, tra le altre, da Cass. 28496/2020, ove si dichiara espressamente di non condividere il precedente di Cass. 3824/2019, la quale aveva calcolato la pendenza del processo dalla data di instaurazione del procedimento camerale di reclamo (instaurato successivamente al 4/7/2009), sulla 3di 3 – 2020 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 3 2) – [OSCURATO:PERSONA]. considerazione ormai superat a che il reclamo fosse un subprocedi- mento camerale autonomo rispetto alla procedura fallimentare nel suo complesso. Nello stesso senso di Cass. 28496/2020, cfr. tra le altre Cass. 17387/2022e 8088/2019. Il ricorso èdunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricor- rente, che liquida in €1.500, 00 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, par