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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 21926/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 PAOLUCCI, [OSCURATO:PERSONA];2477 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1881/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 2259/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20261.[OSCURATO:PERSONA], operaio inquadrato nel V liveNullmoe rod dei ral ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c.n.l. metalmeccanici, conveniva dinnanzi al tribunale diNapoli Nord, la società Dresser Italia s.r.l. deducendo di aversvolto mansioni superiori, nel periodo dal marzo 2016 al mesedi ottobre del 2018, e chiedendo il riconoscimento del superioreinquadramento nel V livello, con condanna della società alpagamento delle differenze retributive.2.L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.1568/2022, rigettava il ricorso, senza ammettere la prova orale.3.Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi alla Corte diappello di Napoli che confermava integralmente la decisione diprimo grado e, con sentenza n. 1881/2024, respingeva ladomanda originariamente azionata.4.La Corte territoriale evidenziava, conformemente algiudice di prime cure, che il ricorso fosse carente di sufficientiallegazioni in quanto, dopo la deduzione delle mansioni svolte,non vi era una esplicitazione delle declaratorie contrattuali e,quindi, il raffronto tra le mansioni in concreto svolte e quelleastrattamente rivendicate, precludendo così un passaggiofondamentale del procedimento logico-giuridico richiesto perl'accertamento del superiore livello di inquadramento, tale daimpedire l’ammissione della prova orale richiesta.5.Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

La società Dresser Italia s.r.l.ha resistito con controricorso.6.Parte ricorrente ha depositato le memorie.7.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisioneNumero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20261.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violaNzuiomenroe d i ora ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026falsa applicazione dell’art.414 cpc e dell’art.2697 c.c., inrelazione rispettivamente all’onere di allegazione e all’onereprobatorio in ordine alle mansioni svolte, alle declaratoriecontrattuali individuanti il livello rivendicato e quello diappartenenza e al loro raffronto.

Omessa applicazione delprincipio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c.2.

In particolare censura la sentenza della Corte d'appelloperché avrebbe errato nel non ritenere assolti gli oneri diallegazione e probatori relativi alle mansioni, pur in presenza dipuntuali deduzioni, non contestate da parte del resistente che,anzi, avrebbe enunciato le declaratorie del CCNL di riferimentodalle quali si desume che, ai fini del riconoscimento del VI livellonon è necessaria la funzione direttiva ma la declaratoriacontempla anche un potere di autonomia nei limiti delle direttiveimpartite, in quanto le mansioni svolte erano funzionali allacreazione e alla ottimizzazione dei cicli produttivi.3.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione del contratto collettivo nazionale metalmeccanicidel 5.12.2012, vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio diprimo grado, con particolare riferimento al Titolo II art.1 lett.A), in relazione alla declaratoria di categorie lavorative.4.

Contesta, in particolare, l’interpretazione del contrattocollettivo, compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ritenendoche per lo svolgimento di mansioni superiori fosse necessariosvolgere funzioni direttive ovvero avere autonomia di iniziativamentre la declaratoria contrattuale non contempla, in viaesclusiva, queste due competenze per il riconoscimento.5.

I due motivi, che sono trattati congiuntamente in ragionedella loro intrinseca connessione, presentano profili sia diinammissibilità che di infondatezza e devono essere respinti.Numero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20266.

Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimeNnumteoro ddi rai ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026mansioni superiori, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridicoc.d. trifasico diretto alla determinazione dell’inquadramento diun lavoratore subordinato, deve svilupparsi nell'accertamento infatto delle attività lavorative concretamente svolte,nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contrattocollettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali dueindagini.

Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, ènecessario che, pur senza rigide formalizzazioni ciascuno deisuddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nelragionamento decisorio, configurandosi, solo in tal caso il viziodi cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazionedell'articolo 2103 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30580/2019; Cass.n. 18692/2020; Cass. n. 613/2023).

E’ il lavoratore, su cuigrava la prova del fatto costitutivo, a dover non solo allegarema anche provare le mansioni previste dalla declaratoria diinquadramento, quelle in concreto svolte, la sussumibilità dellestesse nel livello anelato alla luce dei profili distintivi tra i livellistessi di inquadramento.7.

Nei precedenti gradi di giudizio è stato affermato che taleprocedimento logico-giuridico c.d. trifasico non potevacompiersi perché, pur essendo state accertate le attivitàlavorative concretamente svolte, il ricorrente non ha specificatoi profili differenziali tra il livello posseduto e quello anelato.8.

È inconferente la deduzione, formulata solo in tale sede,secondo cui le pronunce sarebbero errate nella lettura delledeclaratorie perché il discrimen non sarebbe ravvisabilenell’esercizio del potere di direzione.9.

Nella sentenza di appello (cfr. fine pag. 4 e 5) la Cortestigmatizza la carenza della seconda e terza fase dell’iterNumero registro generale 23601/2024trifasico innanzi indicato, con evidente carenza assertiva nonN umero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 21926/2026colmabile in sede istruttoria e fondante, al contempo, le ragioniData pubblicazione 26/06/2026della mancata ammissione.10.Il motivo presenta, peraltro, profili di inammissibilitàperché il ricorrente non specifica quali siano le parti del gravamein cui sia stata censurata l’omessa valutazione trifasicacompiuta in sede di prime cure.11.Non essendo ravvisabile alcuna omissione la domandanon può che essere respinta.12.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.13.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 PAOLUCCI, [OSCURATO:PERSONA];2477 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1881/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 2259/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20261.[OSCURATO:PERSONA], operaio inquadrato nel V liveNullmoe rod dei ral ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c.n.l. metalmeccanici, conveniva dinnanzi al tribunale diNapoli Nord, la società Dresser Italia s.r.l. deducendo di aversvolto mansioni superiori, nel periodo dal marzo 2016 al mesedi ottobre del 2018, e chiedendo il riconoscimento del superioreinquadramento nel V livello, con condanna della società alpagamento delle differenze retributive.2.L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.1568/2022, rigettava il ricorso, senza ammettere la prova orale.3.Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi alla Corte diappello di Napoli che confermava integralmente la decisione diprimo grado e, con sentenza n. 1881/2024, respingeva ladomanda originariamente azionata.4.La Corte territoriale evidenziava, conformemente algiudice di prime cure, che il ricorso fosse carente di sufficientiallegazioni in quanto, dopo la deduzione delle mansioni svolte,non vi era una esplicitazione delle declaratorie contrattuali e,quindi, il raffronto tra le mansioni in concreto svolte e quelleastrattamente rivendicate, precludendo così un passaggiofondamentale del procedimento logico-giuridico richiesto perl'accertamento del superiore livello di inquadramento, tale daimpedire l’ammissione della prova orale richiesta.5.Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La società Dresser Italia s.r.l.ha resistito con controricorso.6.Parte ricorrente ha depositato le memorie.7.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisioneNumero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20261. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violaNzuiomenroe d i ora ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026falsa applicazione dell’art.414 cpc e dell’art.2697 c.c., inrelazione rispettivamente all’onere di allegazione e all’onereprobatorio in ordine alle mansioni svolte, alle declaratoriecontrattuali individuanti il livello rivendicato e quello diappartenenza e al loro raffronto. Omessa applicazione delprincipio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c.2. In particolare censura la sentenza della Corte d'appelloperché avrebbe errato nel non ritenere assolti gli oneri diallegazione e probatori relativi alle mansioni, pur in presenza dipuntuali deduzioni, non contestate da parte del resistente che,anzi, avrebbe enunciato le declaratorie del CCNL di riferimentodalle quali si desume che, ai fini del riconoscimento del VI livellonon è necessaria la funzione direttiva ma la declaratoriacontempla anche un potere di autonomia nei limiti delle direttiveimpartite, in quanto le mansioni svolte erano funzionali allacreazione e alla ottimizzazione dei cicli produttivi.3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione del contratto collettivo nazionale metalmeccanicidel 5.12.2012, vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio diprimo grado, con particolare riferimento al Titolo II art.1 lett.A), in relazione alla declaratoria di categorie lavorative.4. Contesta, in particolare, l’interpretazione del contrattocollettivo, compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ritenendoche per lo svolgimento di mansioni superiori fosse necessariosvolgere funzioni direttive ovvero avere autonomia di iniziativamentre la declaratoria contrattuale non contempla, in viaesclusiva, queste due competenze per il riconoscimento.5. I due motivi, che sono trattati congiuntamente in ragionedella loro intrinseca connessione, presentano profili sia diinammissibilità che di infondatezza e devono essere respinti.Numero registro generale 23601/2024Numero sezionale 2477/20266. Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimeNnumteoro ddi rai ccolta generale 21926/2026Data pubblicazione 26/06/2026mansioni superiori, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridicoc.d. trifasico diretto alla determinazione dell’inquadramento diun lavoratore subordinato, deve svilupparsi nell'accertamento infatto delle attività lavorative concretamente svolte,nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contrattocollettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali dueindagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, ènecessario che, pur senza rigide formalizzazioni ciascuno deisuddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nelragionamento decisorio, configurandosi, solo in tal caso il viziodi cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazionedell'articolo 2103 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30580/2019; Cass.n. 18692/2020; Cass. n. 613/2023). E’ il lavoratore, su cuigrava la prova del fatto costitutivo, a dover non solo allegarema anche provare le mansioni previste dalla declaratoria diinquadramento, quelle in concreto svolte, la sussumibilità dellestesse nel livello anelato alla luce dei profili distintivi tra i livellistessi di inquadramento.7. Nei precedenti gradi di giudizio è stato affermato che taleprocedimento logico-giuridico c.d. trifasico non potevacompiersi perché, pur essendo state accertate le attivitàlavorative concretamente svolte, il ricorrente non ha specificatoi profili differenziali tra il livello posseduto e quello anelato.8. È inconferente la deduzione, formulata solo in tale sede,secondo cui le pronunce sarebbero errate nella lettura delledeclaratorie perché il discrimen non sarebbe ravvisabilenell’esercizio del potere di direzione.9. Nella sentenza di appello (cfr. fine pag. 4 e 5) la Cortestigmatizza la carenza della seconda e terza fase dell’iterNumero registro generale 23601/2024trifasico innanzi indicato, con evidente carenza assertiva nonN umero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 21926/2026colmabile in sede istruttoria e fondante, al contempo, le ragioniData pubblicazione 26/06/2026della mancata ammissione.10.Il motivo presenta, peraltro, profili di inammissibilitàperché il ricorrente non specifica quali siano le parti del gravamein cui sia stata censurata l’omessa valutazione trifasicacompiuta in sede di prime cure.11.Non essendo ravvisabile alcuna omissione la domandanon può che essere respinta.12.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.13.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]