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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31132/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle pailt7k. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C • Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, lamentando, con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto alla insussistenza di cause legittimanti il proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, inoltre, che il secondo e terzo motivo, inerenti rispettivamente alla errata qualificazione giuridica del fatto e all'errata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del Fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocuti dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un ,accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] -13-17-P-0 S I T A Stefm_y IN (7c i A , t 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle pailt7k. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C • Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, lamentando, con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto alla insussistenza di cause legittimanti il proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, inoltre, che il secondo e terzo motivo, inerenti rispettivamente alla errata qualificazione giuridica del fatto e all'errata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del Fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocuti dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un ,accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] -13-17-P-0 S I T A Stefm_y IN (7c i A , t 12
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