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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0321_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2021 – CDT (Causa C‑321/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Protezione dei consumatori - Effetti di una sentenza nel tempo - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” - Clausola di scadenza anticipata - Soppressione parziale del contenuto di una clausola abusiva - Principio di certezza del diritto - Obbligo di interpretazione conforme»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 21)

2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo (Art. 267 TFUE) (v. punto 24)

3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione (Art. 4, § 3, TUE; art. 288 TFUE) (v. punti 27-29)

4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Sentenza della Corte che constata l’incompatibilità di tale normativa con la direttiva 93/13 – Normativa che non è stata ancora oggetto di modifica al momento della conclusione del contratto – Disapplicazione di tale disposizione da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto – Assenza – Verifica d’interpretazione conforme incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 30-33, disp. 1)

5. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 36, 40, 41)

6. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo di una clausola – Portata – Mantenimento in vigore della parte non abusiva della clausola che comporta la modifica del suo contenuto – Inammissibilità – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7) (v. punti 42-46, disp. 2) Dispositivo 1) Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un giudice nazionale si astenga dall’applicare una disposizione di diritto nazionale che gli consente di rivedere una clausola abusiva di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in una situazione in cui tale disposizione, che è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dalla sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito ( C‑618/10 , EU:C:2012:349 ), non era stata ancora oggetto di una modifica legislativa, conformemente a tale sentenza, al momento della conclusione di detto contratto. 2) Il principio di certezza del diritto dev’essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, che ha constatato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13, di rivedere il contenuto di detta clausola, sicché il giudice è tenuto a disapplicarla.

Tuttavia, gli articoli 6 e 7 di detta direttiva non ostano a che il giudice nazionale sostituisca a una siffatta clausola una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, purché il contratto di mutuo in questione non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva e l’annullamento del contratto nel suo insieme esponga il consumatore a conseguenze particolarmente gravi, verifica questa che spetta al giudice del rinvio. ( 1 ) GU C 359 del 26.10.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0321_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2021 – CDT (Causa C‑321/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Protezione dei consumatori - Effetti di una sentenza nel tempo - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” - Clausola di scadenza anticipata - Soppressione parziale del contenuto di una clausola abusiva - Principio di certezza del diritto - Obbligo di interpretazione conforme» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 21) 2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo (Art. 267 TFUE) (v. punto 24) 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione (Art. 4, § 3, TUE; art. 288 TFUE) (v. punti 27-29) 4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Sentenza della Corte che constata l’incompatibilità di tale normativa con la direttiva 93/13 – Normativa che non è stata ancora oggetto di modifica al momento della conclusione del contratto – Disapplicazione di tale disposizione da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto – Assenza – Verifica d’interpretazione conforme incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 30-33, disp. 1) 5. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 36, 40, 41) 6. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo di una clausola – Portata – Mantenimento in vigore della parte non abusiva della clausola che comporta la modifica del suo contenuto – Inammissibilità – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7) (v. punti 42-46, disp. 2) Dispositivo 1) Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un giudice nazionale si astenga dall’applicare una disposizione di diritto nazionale che gli consente di rivedere una clausola abusiva di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in una situazione in cui tale disposizione, che è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dalla sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito ( C‑618/10 , EU:C:2012:349 ), non era stata ancora oggetto di una modifica legislativa, conformemente a tale sentenza, al momento della conclusione di detto contratto. 2) Il principio di certezza del diritto dev’essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, che ha constatato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13, di rivedere il contenuto di detta clausola, sicché il giudice è tenuto a disapplicarla. Tuttavia, gli articoli 6 e 7 di detta direttiva non ostano a che il giudice nazionale sostituisca a una siffatta clausola una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, purché il contratto di mutuo in questione non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva e l’annullamento del contratto nel suo insieme esponga il consumatore a conseguenze particolarmente gravi, verifica questa che spetta al giudice del rinvio. ( 1 ) GU C 359 del 26.10.2020 .
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