CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 521, 522, 546, 604 cod. proc. pen.), poiché l'imputata — a fronte di un capo di imputazione che indicava, come norma violata, l'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall., è stata condannata per la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., è manifestamente infondato perché: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01); - nel caso in esame, quantunque l'editto accusatorio effettivamente indichi, tra le norme violate, l'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall., e non invece il n. 2 dello stesso comma, il fatto descritto nel corpo della stessa imputazione richiama compiutamente la condotta punita da quest'ultima norma nel n. 2 («cagionava con dolo il fallimento [...] attuando un esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive e tributarie», indicando poi l'ammontare dei debiti in discorso); e non può dirsi utilmente dedotta la compressione dell'esercizio del diritto di difesa, sulla scorta delle generiche allegazioni sul punto contenute nel ricorso, che anzi trova smentita con riguardo al giudizio di appello in quanto l'imputata ha mosso censure relative proprio al doloso inadempimento delle obbligazioni tributarie, contestando la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto per cui ha riportato condanna e la propria responsabilità per esso (cfr. atto di appello); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle/anpmende. Cos